Art. 13 
 
 
                        Fase pre-istruttoria 
 
  1. L'Ufficio competente con cadenza periodica provvede a verificare
il corretto assolvimento degli obblighi informativi di  cui  all'art.
7, comma 8, del Codice a carico delle  stazioni  appaltanti  e  degli
enti aggiudicatori. 
  2. Ove in sede di verifica periodica sia accertato  l'inadempimento
degli obblighi  informativi,  l'Ufficio  competente  invia  gli  atti
all'U.O.R.   competente   per    l'attivazione    del    procedimento
sanzionatorio. 
  3. Alla fase pre-istruttoria si applica il comma 3 dell'art. 5. 
  4.  Qualora  prima  dell'avvio  del  procedimento  sanzionatorio  o
durante lo svolgimento  dello  stesso  l'U.O.R.  competente  accerti,
tramite la consultazione della banca  dati  dell'Osservatorio  o  per
comunicazione da parte dell'Ufficio competente di cui al comma 1, che
le informazioni richieste sono state trasmesse,  ne  tiene  conto  ai
fini dell'istruttoria del procedimento.