Art. 14 
 
                          Fase istruttoria 
 
  1.  L'U.O.R.  comunica  al  soggetto   inadempiente   l'avvio   del
procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste  dall'art.  7,
comma 8, del  Codice,  contestando  gli  addebiti  entro  il  termine
massimo  di  90  giorni  decorrenti  dalla   ricezione   degli   atti
dall'Ufficio competente. 
  2. Alla fase istruttoria di  cui  al  presente  Titolo  si  applica
quanto previsto all'art. 6.