Art. 14 Fase istruttoria 1. L'U.O.R. comunica al soggetto inadempiente l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 8, del Codice, contestando gli addebiti entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'Ufficio competente. 2. Alla fase istruttoria di cui al presente Titolo si applica quanto previsto all'art. 6.