Art. 17 Accesso civico Chiunque in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento puo' presentare istanza di accesso civico alla Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, che fornisce riscontro entro trenta giorni. In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il richiedente puo' ricorrere al Responsabile per la trasparenza, in qualita' di titolare del potere sostitutivo, che provvede entro quindici giorni.