Art. 20 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le agevolazioni previste  dal  presente  Titolo  possono  essere
concesse per la realizzazione di progetti di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale, purche'  facenti  parte  di  un  programma  di
sviluppo industriale o per la tutela ambientale cosi'  come  definiti
agli articoli 5 e 6, a favore dei seguenti soggetti beneficiari: 
    a) imprese non operanti nei  settori  di  attivita'  indicati  al
comma 2; 
    b) organismi di ricerca limitatamente ai progetti congiunti. 
  2. Non sono ammessi i progetti presentati  dalle  imprese  operanti
nei settori di attivita' economica indicati  all'art.  14,  comma  5,
lettere da b) a m). 
  3. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e
pesca e quelle operanti nei settori, come  individuati  nell'allegato
n.  1  al  presente   decreto,   della   siderurgia,   dell'industria
carboniera,  delle  fibre  sintetiche  e  della  costruzione  navale,
possono essere beneficiarie delle agevolazioni previste nel  presente
Titolo esclusivamente in qualita' di imprese aderenti a un  programma
di sviluppo industriale o a un programma di sviluppo  per  la  tutela
ambientale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.