Art. 20 Soggetti beneficiari 1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, purche' facenti parte di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale cosi' come definiti agli articoli 5 e 6, a favore dei seguenti soggetti beneficiari: a) imprese non operanti nei settori di attivita' indicati al comma 2; b) organismi di ricerca limitatamente ai progetti congiunti. 2. Non sono ammessi i progetti presentati dalle imprese operanti nei settori di attivita' economica indicati all'art. 14, comma 5, lettere da b) a m). 3. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e quelle operanti nei settori, come individuati nell'allegato n. 1 al presente decreto, della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e della costruzione navale, possono essere beneficiarie delle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente in qualita' di imprese aderenti a un programma di sviluppo industriale o a un programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.