Art. 21 Progetti ammissibili 1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto. 2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. 3. I progetti possono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 20, comma 1, anche in forma congiunta. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.