Art. 22 
 
 
                Spese ammissibili e costi agevolabili 
 
  1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua  e  pertinente  e
secondo le indicazioni e i limiti stabiliti  nell'allegato  n.  2,  i
costi riguardanti: 
    a) il personale del soggetto proponente; 
    b) gli strumenti e  le  attrezzature  nuovi  di  fabbrica,  nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di
ricerca e sviluppo; 
    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per
l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo; 
    d) le spese generali; 
    e) i materiali utilizzati per  lo  svolgimento  del  progetto  di
ricerca e sviluppo. 
  2. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano  utilizzate  risorse  a  valere
sulla  programmazione  comunitaria,  nel  rispetto  della   normativa
nazionale in materia di  ammissibilita'  delle  spese  per  programmi
cofinanziati.