Art. 22 Spese ammissibili e costi agevolabili 1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato n. 2, i costi riguardanti: a) il personale del soggetto proponente; b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo; d) le spese generali; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. 2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati.