Art. 23 
 
 
               Forma ed intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse,  nei  limiti  e  alle  condizioni
previste dall'art. 31 del Regolamento GBER, in una o piu' delle forme
di cui all'art. 8, comma 2. 
  2. La misura  delle  agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita' massime,  rispetto  ai  costi  agevolabili,  calcolate  in
equivalente sovvenzione lordo, che  esprime  il  valore  attualizzato
dell'aiuto espresso come  percentuale  del  valore  attualizzato  dei
costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in  piu'
rate sono attualizzati alla  data  della  concessione.  Il  tasso  di
interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e'  il  tasso  di
riferimento applicabile al momento della concessione,  determinato  a
partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato
nel sito internet all'indirizzo seguente: 
  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/referenc
e_rates.html.