Art. 24 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti  di  cui  al
presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni  pubbliche
concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo  «de
minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE)  n.  1407/2013,
ad  eccezione  di  quelle  ottenute  esclusivamente  nella  forma  di
benefici fiscali e di  garanzia  e  comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.