Art. 25 Notifica individuale 1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la determinazione di concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora: a) in caso di progetto prevalentemente di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto; b) in caso di progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.