Art. 26 Revoche 1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario: a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale; f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto; g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia; h) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto; i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro; l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni. 2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), g), h), i) e l) la revoca delle agevolazioni concesse e' totale. 3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto. 4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.