Art. 7 
 
 
              Adempimenti preliminari delle Commissioni 
 
  1. Nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  in  cui  continuano  a
funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio  2006,  n.  27,  abbinate  a  classi  di  scuola  statale  o
paritaria, le Commissioni si insediano due giorni  prima  dell'inizio
delle prove scritte per operare un  diretto  riscontro  dei  progetti
sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti
adempimenti: 
    a) esame del documento del Consiglio di classe previsto dall'art.
5, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  23  luglio
1998, n. 323, con  particolare  riferimento  ai  contenuti  specifici
della sperimentazione ed ai risultati  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi prefissati; 
    b)  riscontro  di  eventuali  lavori  realizzati   dagli   alunni
singolarmente o in gruppo; 
    c) esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e  alla
carriera  scolastica  di  ciascun  alunno,   rilevata   dal   credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio. 
  2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti
di cui al precedente comma, le Commissioni si  insediano  due  giorni
prima dell'inizio delle prove scritte.