Art. 10 
 
 
Valutazione dei soggetti beneficiari finali  e  delle  operazioni  da
              ricomprendere nei portafogli di mini bond 
 
  1. La valutazione in ordine all'ammissibilita'  alla  garanzia  del
Fondo  del  soggetto  beneficiario  finale   e   dell'operazione   di
sottoscrizione di mini  bond  da  ricomprendere  del  portafoglio  e'
effettuata dal soggetto richiedente, fatto salvo quanto  previsto  al
comma 3. In particolare, il soggetto richiedente attesta: 
    a) il possesso, da parte del soggetto  beneficiario  finale,  dei
requisiti,  soggettivi  e  oggettivi,  previsti  dalle   Disposizioni
operative  del  Fondo  per  l'accesso  alla   garanzia   del   Fondo,
riguardanti la verifica: 
      1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa
di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008; 
      2) dell'ammissibilita' del settore di  attivita'  economica  in
cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo; 
    b)  la  rispondenza  della  finalita'  e  delle   caratteristiche
dell'operazione di sottoscrizione di  mini  bond  rispetto  a  quanto
previsto dal presente decreto. 
  2. In merito alla valutazione  economico-finanziaria  del  soggetto
beneficiario finale, il soggetto richiedente comunica al Gestore  del
Fondo  il  rating  del  soggetto  beneficiario  finale,   determinato
attraverso il sistema di rating interno, per i  soggetti  richiedenti
che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB),  ovvero  tramite
il  ricorso  a  valutazione  rilasciata  da  un'agenzia  esterna   di
valutazione del merito di credito riconosciuta dalla  Banca  d'Italia
(ECAI). Ai fini dell'ammissibilita' del soggetto beneficiario  finale
alla garanzia di cui al presente Titolo, il rating dell'impresa  alla
data di inclusione dell'operazione nel portafoglio  deve  essere  non
inferiore alla classe "B-" della scala di valutazione Standard's  and
Poor's. 
  3.  Le  ulteriori   attivita'   di   valutazione   previste   dalle
Disposizioni operative del Fondo non riportate ai commi 1  e  2,  ivi
compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto, la  verifica  in
ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal  Fondo
per singolo soggetto beneficiario finale,  nonche'  delle  intensita'
massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in  materia  di
aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.