Art. 10 Valutazione dei soggetti beneficiari finali e delle operazioni da ricomprendere nei portafogli di mini bond 1. La valutazione in ordine all'ammissibilita' alla garanzia del Fondo del soggetto beneficiario finale e dell'operazione di sottoscrizione di mini bond da ricomprendere del portafoglio e' effettuata dal soggetto richiedente, fatto salvo quanto previsto al comma 3. In particolare, il soggetto richiedente attesta: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia del Fondo, riguardanti la verifica: 1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008; 2) dell'ammissibilita' del settore di attivita' economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo; b) la rispondenza della finalita' e delle caratteristiche dell'operazione di sottoscrizione di mini bond rispetto a quanto previsto dal presente decreto. 2. In merito alla valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale, il soggetto richiedente comunica al Gestore del Fondo il rating del soggetto beneficiario finale, determinato attraverso il sistema di rating interno, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI). Ai fini dell'ammissibilita' del soggetto beneficiario finale alla garanzia di cui al presente Titolo, il rating dell'impresa alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio deve essere non inferiore alla classe "B-" della scala di valutazione Standard's and Poor's. 3. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle Disposizioni operative del Fondo non riportate ai commi 1 e 2, ivi compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale, nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.