Art. 11 
 
 
                Chiusura del portafoglio di mini bond 
 
  1. Il portafoglio di  mini  bond  deve  essere  costruito  entro  i
termini previsti all'art. 13, comma 1, del decreto portafogli. 
  2. Entro i  15  giorni  lavorativi  successivi  alla  scadenza  del
termine massimo per la  chiusura  del  portafoglio  di  finanziamenti
indicato in  sede  di  richiesta,  fatta  salva  l'eventuale  proroga
ottenuta, il soggetto richiedente comunica al Gestore  del  Fondo  le
informazioni di cui alle lettere a), b) c), d)  e  f)  dell'art.  13,
comma 2, del decreto portafogli. 
  3. Qualora l'ammontare del portafoglio di mini bond  effettivamente
costruito sia inferiore all'importo indicato in  fase  di  richiesta,
fermo restando quanto previsto per banche e  intermediari  finanziari
dall'art. 13, comma 4, del decreto portafogli, il gestore richiedente
e' tenuto a corrispondere al Fondo un importo pari al prodotto tra: 
    a) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior  per
la quale e' stata deliberata dal Consiglio di  gestione  la  garanzia
del Fondo  e  l'importo  effettivo  della  quota  di  tranche  junior
garantito dal Fondo, determinato applicando  le  medesime  misure  di
copertura  del  Fondo  previste  nella  delibera  del  Consiglio   di
gestione, all'ammontare del portafoglio di mini  bond  effettivamente
costruito; 
    b) 0,35 percento. 
  4. Nel caso in  cui,  terminata  l'attivita'  di  costituzione  del
portafoglio di mini bond, l'ammontare dello stesso sia  inferiore  al
limite inferiore di cui all'art. 7, comma 2, lettera a),  si  applica
quanto previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto portafogli.