Art. 12 
 
 
                       Commissioni di garanzia 
 
  1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data  di  chiusura
del portafoglio di mini bond versano al Fondo, a  pena  di  decadenza
della garanzia, una commissione pari a quella  prevista  all'art.  16
del decreto portafogli.