Art. 7 Caratteristiche dei portafogli di mini bond 1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3 anche a fronte di portafogli di minibond a condizione che le singole operazioni di sottoscrizione di mini bond che compongono il portafoglio, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, siano, ciascuna, di importo non superiore al 3 percento del valore nominale complessivo dei tioli che compongono il portafoglio di mini bond. 2. Il valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non puo' essere: a) inferiore a euro 50.000.000,00 e b) superiore a euro 300.000.000,00.