Art. 7 
 
 
             Caratteristiche dei portafogli di mini bond 
 
  1.  La  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  concessa  ai   soggetti
richiedenti di cui  all'art.  3  anche  a  fronte  di  portafogli  di
minibond a condizione che le singole operazioni di sottoscrizione  di
mini  bond  che  compongono  il  portafoglio,  oltre  ad   avere   le
caratteristiche di cui all'art.  3,  comma  2,  siano,  ciascuna,  di
importo non superiore al 3 percento del valore  nominale  complessivo
dei tioli che compongono il portafoglio di mini bond. 
  2. Il valore nominale complessivo  dei  titoli  che  compongono  il
portafoglio di mini bond, ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del
Fondo di cui al presente decreto, non puo' essere: 
    a) inferiore a euro 50.000.000,00 e 
    b) superiore a euro 300.000.000,00.