Art. 8 Modalita' di intervento 1. La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond e' concessa ai soggetti richiedenti secondo le modalita' previste, relativamente agli interventi di garanzia diretta, dall'art. 7 del decreto portafogli, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo. A tal fine, il richiamo operato dal decreto portafogli ai "soggetti finanziatori" deve intendersi riferito anche ai gestori. 2. La copertura del Fondo non puo' essere superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di mini bond, fermo restando quanto previsto al comma 3. 3. La copertura di cui al comma 2 non puo', in ogni caso, eccedere l'importo pari all'8 percento del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale misura puo' essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di mini bond sottoscrivendo: a) la tranche junior del portafoglio di mini bond, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre il predetto limite dell'8 percento, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo di cui al comma 2 pari all'80 percento della tranche junior del portafoglio di mini bond; b) la tranche mezzanine del portafoglio di mini bond. 4. Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale di cui all'art. 4, comma 3, il Fondo copre, nella misura massima dell'80 percento, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all'ammontare massimo dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti di cui ai commi 2 e 3. 5. La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dall'art. 15, commi 6 e 7, del decreto portafogli, fatto salvo il diverso limite massimo di copertura di cui al comma 3.