Art. 9 Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia 1. Le richieste di garanzia di cui al presente Titolo sono presentate dai soggetti richiedenti e valutate dal Gestore del Fondo sulla base di quanto stabilito, relativamente alle operazioni su portafogli di finanziamenti, dalle Disposizioni operative del Fondo, come integrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2.