Art. 12 
 
(( Misure   urgenti   per   la   semplificazione,   la   trasparenza,
  l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti in materia  di
  beni culturali e paesaggistici )) 
  1.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   in   materia   di
autorizzazione  paesaggistica,  all'art.  146  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato.»; 
    (( b). (soppressa). 
  1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e  il  buon  andamento
dei  procedimenti  autorizzatori  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso  comunque
denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni
e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   possono   essere
riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre  amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di  garanzia  per
la tutela del  patrimonio  culturale,  costituite  esclusivamente  da
personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e  previste  a
livello regionale o interregionale dal regolamento di  organizzazione
di cui all'art. 14, comma  3.  Le  commissioni  di  garanzia  possono
riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci  giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per  via  telematica  dai
competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo,  contestualmente  alla  sua  adozione,  alle
commissioni  e  altre  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento;
queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre  giorni
dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di  dieci  giorni
di cui al  precedente  periodo,  l'atto  si  intende  confermato.  La
procedura di cui al presente comma si applica  altresi'  nell'ipotesi
di dissenso espresso in  sede  di  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, anche  su  iniziativa  dell'amministrazione
procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al  primo
periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente  comma  e'
attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti  dall'art.
19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
26 novembre 2007, n. 233. Alle attivita' delle commissioni di cui  al
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Ai
componenti delle predette commissioni non sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  1-ter.  Per  assicurare  la  trasparenza  e  la   pubblicita'   dei
procedimenti di tutela e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca  in  materia
di beni culturali e paesaggistici, tutti gli  atti  aventi  rilevanza
esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel
sito internet del Ministero e in quello, ove  esistente,  dell'organo
che ha  adottato  l'atto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33.   E'   fatta   salva
l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. )) 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, d'intesa con  la  Conferenza
unificata, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo, del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  n.
42 del 2004, e  successive  modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e
precisare le ipotesi di interventi di  lieve  entita',  nonche'  allo
scopo di operare  ulteriori  semplificazioni  procedimentali,  ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3  dell'art.  108  dopo  la  parola  «pubblici»  sono
inserite le seguenti: «o privati» e dopo la  parola  «valorizzazione»
sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo di lucro.»; 
    b) all'art. 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  (( «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti  attivita',  svolte
senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: )) 
    1)  la  riproduzione  di  beni  culturali  ((  diversi  dai  beni
bibliografici  e  archivistici  ))  attuata  con  modalita'  che  non
comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello
stesso a sorgenti luminose, ne', (( all'interno degli istituti  della
cultura, )) l'uso di stativi o treppiedi; 
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte (( a scopo di lucro, neanche indiretto». )) 
  4. Al fine di semplificare la  consultazione  degli  archivi,  sono
adottate le seguenti modificazioni del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  e
successive modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 122 (( e' abrogata; )) 
    b)  al  comma  1  dell'art.  41,   primo   periodo,   le   parole
«quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 146  del  citato  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 146 Autorizzazione 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142,  o  in  base
          alla legge, a termini degli articoli  136,  143,  comma  1,
          lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi
          modificazioni   che   rechino   pregiudizio    ai    valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui  all'art.  167,
          commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
          sanatoria   successivamente   alla   realizzazione,   anche
          parziale, degli interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace
          per  un  periodo  di  cinque   anni,   scaduto   il   quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5.  Il  parere  del
          soprintendente,    all'esito    dell'approvazione     delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. (234) 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'art. 149, comma  1,  alla  stregua  dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'art. 140, comma 2, entro il termine  di  quarantacinque
          giorni dalla ricezione degli atti.  Il  soprintendente,  in
          caso di  parere  negativo,  comunica  agli  interessati  il
          preavviso di  provvedimento  negativo  ai  sensi  dell'art.
          10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Entro  venti
          giorni  dalla  ricezione  del   parere,   l'amministrazione
          provvede in conformita'. 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2008,  su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono  stabilite  procedure  semplificate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed estrazione incidenti sui beni  di  cui  all'art.
          134. 
              15. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'art. 14-quater, comma 1, della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 14-quater. Effetti del  dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni ivi comprese quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
          decreto   legislativo    3    aprile    2006,    n.    152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. 
              3. Al di fuori dei casi di  cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che si pronuncia entro sessanta giorni, previa  intesa  con
          la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
          in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  e  una
          regionale o  tra  piu'  amministrazioni  regionali,  ovvero
          previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
          in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
          regionale e un ente locale  o  tra  piu'  enti  locali.  Se
          l'intesa  non  e'  raggiunta  entro   trenta   giorni,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una regione o  da  una  provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, ai fini  del  raggiungimento
          dell'intesa, entro trenta giorni dalla data  di  rimessione
          della questione alla delibera del Consiglio  dei  Ministri,
          viene indetta una riunione dalla Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri con la partecipazione della  regione  o  della
          provincia   autonoma,   degli   enti   locali    e    delle
          amministrazioni   interessate,    attraverso    un    unico
          rappresentante  legittimato,  dall'organo  competente,   ad
          esprimere    in     modo     vincolante     la     volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
          Se l'intesa non  e'  raggiunta  nel  termine  di  ulteriori
          trenta  giorni,  e'  indetta  una  seconda  riunione  dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con  le  medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              3-quater. 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,  n.
          400,  introdotta  dall'art.  12,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.". 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,  n.  233,  e
          successive modificazioni (Regolamento  di  riorganizzazione
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a  norma
          dell' art. 1, comma 404, della  L.  27  dicembre  2006,  n.
          296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007,
          n. 291, S.O.: 
              "Art. 19. Comitati regionali di coordinamento. 
              1. Il Comitato regionale  di  coordinamento  e'  organo
          collegiale a competenza intersettoriale. 
              2. Il Comitato esprime pareri: 
              a)  obbligatoriamente,  in  merito  alle  proposte   di
          dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi
          ad  oggetto   beni   od   aree   suscettibili   di   tutela
          intersettoriale,  nonche'  in  merito  alle   proposte   di
          prescrizioni di tutela indiretta; 
              b)  a  richiesta  del  direttore  regionale,  su   ogni
          questione di carattere generale concernente la materia  dei
          beni culturali. 
              3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed
          e' composto  dai  soprintendenti  di  settore  operanti  in
          ambito regionale quando si esprime sulle questioni  di  cui
          al comma 2, lettera a). Tale composizione e' integrata  con
          i responsabili di tutti gli uffici periferici  operanti  in
          ambito  regionale  quando  il  Comitato  si  esprime  sulle
          questioni di cui al comma 2, lettera b). 
              4. Le risorse umane e  strumentali  necessarie  per  il
          funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive
          direzioni regionali, senza  oneri  a  carico  del  bilancio
          dello Stato.". 
              Il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   e
          successive   modificazioni   (Riordino   della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              Il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
          successive modificazioni (Codice in materia  di  protezione
          dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 luglio 2003, n. 174, S.O.. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  e   successive   modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          28  agosto  1997,  n.  281,  e   successive   modificazioni
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
              Si riportano i testi dell'art. 19 e dell'art. 20  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 19. Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          - Scia. 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso  di  dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, all'amministrazione e' consentito  intervenire  solo
          in presenza del pericolo di  un  danno  per  il  patrimonio
          artistico e culturale, per l'ambiente, per la  salute,  per
          la sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo
          motivato  accertamento  dell'impossibilita'   di   tutelare
          comunque    tali    interessi    mediante     conformazione
          dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. 
              Art. 20. Silenzio assenso. 
              1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.   19,   nei
          procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il  rilascio  di
          provvedimenti       amministrativi       il        silenzio
          dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
          accoglimento della domanda, senza necessita'  di  ulteriori
          istanze o  diffide,  se  la  medesima  amministrazione  non
          comunica all'interessato, nel termine di  cui  all'art.  2,
          commi 2 o  3,  il  provvedimento  di  diniego,  ovvero  non
          procede ai sensi del comma 2. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la cittadinanza, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
          casi in cui la normativa comunitaria impone  l'adozione  di
          provvedimenti amministrativi formali, ai  casi  in  cui  la
          legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come
          rigetto dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e  procedimenti
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis. ". 
              Si riportano i testi dell'art. 41, comma  1,  dell'art.
          108, comma 3, e dell'art. 122, comma 1, del citato  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 41. Obblighi di versamento agli Archivi di  Stato
          dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. 
              1. Gli organi giudiziari e amministrativi  dello  Stato
          versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
          Stato i documenti relativi agli affari  esauriti  da  oltre
          trent'anni, unitamente agli strumenti che  ne  garantiscono
          la consultazione. Le liste di leva  e  di  estrazione  sono
          versate settant'anni dopo l'anno di  nascita  della  classe
          cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano  gli  atti
          notarili  ricevuti  dai  notai  che  cessarono  l'esercizio
          professionale anteriormente all'ultimo centennio." 
              "Art. 108.  Canoni  di  concessione,  corrispettivi  di
          riproduzione, cauzione. 
              (Omissis). 
              3.  Nessun  canone  e'  dovuto  per   le   riproduzioni
          richieste da privati per uso  personale  o  per  motivi  di
          studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita'
          di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di lucro.  I
          richiedenti sono comunque tenuti al  rimborso  delle  spese
          sostenute dall'amministrazione concedente. 
                
              3-bis.  Sono  in   ogni   caso   libere   le   seguenti
          attivita',svoltesenza scopo  di  lucro,  per  finalita'  di
          studio,  ricerca,  libera  manifestazione  del  pensiero  o
          espressione  creativa,  promozione  della  conoscenza   del
          patrimonio culturale: 
              1) la riproduzione di beni  culturalidiversi  dai  beni
          bibliografici e archivisticiattuata con modalita'  che  non
          comportino  alcun  contatto  fisico  con   il   bene,   ne'
          l'esposizione  dello  stesso  a  sorgenti  luminose,   ne',
          all'interno degli istituti della cultura,l'uso di stativi o
          treppiedi; 
              2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini
          di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
          poter essere  ulteriormente  riprodottea  scopo  di  lucro,
          neanche indiretto." 
              "Art. 122. Archivi di Stato  e  archivi  storici  degli
          enti pubblici: consultabilita' dei documenti. 
              1. I documenti conservati  negli  archivi  di  Stato  e
          negli archivi  storici  delle  regioni,  degli  altri  enti
          pubblici  territoriali  nonche'  di  ogni  altro  ente   ed
          istituto  pubblico  sono   liberamente   consultabili,   ad
          eccezione: 
              a) di quelli  dichiarati  di  carattere  riservato,  ai
          sensi  dell'art.  125,  relativi  alla  politica  estera  o
          interna dello Stato, che diventano  consultabili  cinquanta
          anni dopo la loro data; 
              b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati
          relativi a provvedimenti  di  natura  penale  espressamente
          indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
          personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la
          loro data. Il termine e' di settanta anni se  i  dati  sono
          idonei a rivelare lo stato di salute, la  vita  sessuale  o
          rapporti riservati di tipo familiare; 
              b-bis) (abrogata).".