Art. 13 Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della medesima legge: a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2-ter, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 29. Ambito di applicazione della legge. (Omissis). 2-ter.Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.". Per il testo dell'art. 19 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la relativa nota all'art. 12.