Art. 13 
 
Misure urgenti per la semplificazione degli  adempimenti  burocratici
  al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 
  1. Sono soggetti a segnalazione certificata  di  inizio  attivita',
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della legge 7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai  sensi  dell'art.  29,
comma 2-ter, della medesima legge: 
    a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; 
    b)  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche  concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo,  nel  rispetto  dei
requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle
competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di  semplificazione  previsti  dal
comma 1. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 29,  comma  2-ter,  della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              "Art. 29. Ambito di applicazione della legge. 
              (Omissis). 
              2-ter.Attengono altresi' ai  livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all' art. 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
          concernenti la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano.". 
              Per il testo dell'art. 19 della citata legge  7  agosto
          1990, n. 241, si veda la relativa nota all'art. 12.