(( Art. 13 bis 
 
 
       Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping 
 
  1. E' istituito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per  la
disciplina dei contratti  di  intermediazione  finanziaria  tax  free
shopping,  per  la  corretta  applicazione  dell'art.  38-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare
alle attivita' di promozione del turismo. 
  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia
e   delle   finanze,   partecipano   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri e del  Dipartimento  per  le  politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il  gruppo  di
lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative
al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  38-quater  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 38-quater Sgravio  dell'imposta  per  i  soggetti
          domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea. 
              1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
          della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
          comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,  superiore  a
          lire 300 mila destinati all'uso personale o  familiare,  da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          doganale   della   Comunita'   medesima,   possono   essere
          effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale  disposizione
          si applica a condizione che  sia  emessa  fattura  a  norma
          dell'art. 21 e che i beni  siano  trasportati  fuori  della
          Comunita' entro  il  terzo  mese  successivo  a  quello  di
          effettuazione dell'operazione.  L'esemplare  della  fattura
          consegnato  al  cessionario  deve  essere   restituito   al
          cedente, recante  anche  l'indicazione  degli  estremi  del
          passaporto o di altro  documento  equipollente  da  apporre
          prima di ottenere il visto doganale,  vistato  dall'ufficio
          doganale di uscita dalla Comunita', entro  il  quarto  mese
          successivo all'effettuazione della operazione; in  caso  di
          mancata  restituzione,  il  cedente  deve  procedere   alla
          regolarizzazione della operazione  a  norma  dell'art.  26,
          primo comma, entro un  mese  dalla  scadenza  del  suddetto
          termine. 
              2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le  quali  il
          cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista,  il
          cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata  per
          rivalsa a condizione che i  beni  siano  trasportati  fuori
          della Comunita' entro il terzo  mese  successivo  a  quello
          della cessione e che  restituisca  al  cedente  l'esemplare
          della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
          mese successivo a quello di effettuazione  dell'operazione.
          Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale  ha  diritto
          di  recuperare   l'imposta   mediante   annotazione   della
          corrispondente variazione  nel  registro  di  cui  all'art.
          25.".