Art. 14 
 
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
  attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei 
  1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione  delle  misure  di  riordino  finalizzate  a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi  della  normativa
vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore  gestione
degli interventi necessari per la tutela del patrimonio  culturale  a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali  sia
vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'art. 54, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  apportate,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel  rispetto  delle
dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  si
articola in  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non  piu'  di  due  uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto  del  Ministro.  Il  numero
degli uffici dirigenziali generali, incluso il  segretario  generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi (( di cui all'art. 2,  ))  comma  1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  per  i  quali  sia
vigente o sia stato deliberato nei dieci anni  antecedenti  lo  stato
d'emergenza,  il  Ministro,  con  proprio  decreto,  puo',   in   via
temporanea e comunque per un periodo non  superiore  a  cinque  anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle  aree  colpite
dall'evento  calamitoso,  ferma  rimanendo  la   dotazione   organica
complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della  cultura
statali e gli uffici competenti su  complessi  di  beni  distinti  da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico,
possono essere trasformati  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia
scientifica, finanziaria, ((  contabile  ))  e  organizzativa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel  rispetto  delle
dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. A ciascun provvedimento e'  allegato  l'elenco  ((  dei
poli museali )) e delle  soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.
Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi e'  un
amministratore unico, in luogo del consiglio di  amministrazione,  da
affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali  e
amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
I poli museali e gli istituti e i luoghi  della  cultura  di  cui  al
primo periodo svolgono, di regola, in  forma  diretta  i  servizi  di
assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico di cui all'art.
117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  (( 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali
in materia di musei e di  migliorare  la  promozione  dello  sviluppo
della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica  e
digitale, con il regolamento di cui  al  comma  3  sono  individuati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, i poli museali  e  gli  istituti  della  cultura
statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici  di
livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere  conferiti,
con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre  a  cinque
anni,  a  persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
culturali e in possesso di  una  documentata  esperienza  di  elevato
livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura,  anche  in
deroga ai contingenti di  cui  all'art.  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
comunque  nei  limiti  delle  dotazioni   finanziarie   destinate   a
legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo. )) 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo ai sensi  della  normativa  vigente,  sono  abrogati  gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368.  Con
il medesimo  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  precedente
periodo,  sono  altresi'  apportate  le  modifiche  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  maggio  2003,  n.  240,  necessarie
all'attuazione del comma 2. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e successive modificazioni  (Istituzione  del
          Servizio nazionale  della  protezione  civile),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.: 
              "Art.  2.  Tipologia  degli   eventi   ed   ambiti   di
          competenze. 
              1. Ai fini  dell'attivita'  di  protezione  civile  gli
          eventi si distinguono in: 
              a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che  possono  essere   fronteggiati   mediante   interventi
          attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti  in
          via ordinaria; 
              b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
          che per loro natura ed estensione  comportano  l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
          ordinaria; 
              c)  calamita'  naturali  o  connesse  con   l'attivita'
          dell'uomo  che  in  ragione  della   loro   intensita'   ed
          estensione debbono, con immediatezza  d'intervento,  essere
          fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante limitati e predefiniti periodi di tempo.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   54   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni, (Riforma dell'organizzazione del Governo,  a
          norma  dell'art.  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.: 
              "Art. 54. Ordinamento. 
              1. Il Ministero  si  articola  in  uffici  dirigenziali
          generali centrali e periferici, coordinati da un segretario
          generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
          presso il Gabinetto del Ministro. Il  numero  degli  uffici
          dirigenziali generali, incluso il segretario generale,  non
          puo' essere superiore a ventiquattro. 
              2. L'individuazione e l'ordinamento  degli  uffici  del
          Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 
              2-bis. A seguito del verificarsi di  eventi  calamitosi
          di cui art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
          1992,  n.  225,  per  i  quali  sia  vigente  o  sia  stato
          deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
          il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
          comunque per  un  periodo  non  superiore  a  cinque  anni,
          riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
          colpite  dall'evento   calamitoso,   ferma   rimanendo   la
          dotazione organica complessiva e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2012,  n.  156,  S.O.,   ed   e'   stato   convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
          S.O.. 
              Per  il  testo  dell'art.  117   del   citato   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  si  veda  la  relativa
          nota all'art. 8. 
              Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle   dipendenze   delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. 
              (Omissis). 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.". 
              Si riportano i testi dell'art.  7  e  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,  e  successive
          modificazioni (Istituzione del Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo
          1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          ottobre 1998, n. 250: 
              "Art. 7. Direzioni regionali per  i  beni  culturali  e
          paesaggistici. 
              1. In ogni regione a statuto ordinario,  nonche'  nelle
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le
          direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. 
              2. Le  direzioni  regionali  per  i  beni  culturali  e
          paesaggistici sono articolazioni territoriali,  di  livello
          dirigenziale generale, del  Ministero  ed  hanno  sede  nel
          capoluogo della rispettiva regione. 
              3.  L'incarico  di  direttore  regionale  per  i   beni
          culturali e paesaggistici e' conferito ai  sensi  dell'art.
          19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive  modificazioni,   previa   comunicazione   al
          presidente della regione, sentito  il  Segretario  generale
          del Ministero. 
              4. Le direzioni regionali si  articolano  negli  uffici
          dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della
          relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'art.
          17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni. 
              5.  Il  direttore  regionale  coordina  e   dirige   le
          attivita' degli uffici di cui al comma  4,  esercitando  le
          funzioni di cui all'art.  16  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   e
          conferisce gli incarichi dirigenziali  ai  sensi  dell'art.
          19, comma 5, del medesimo decreto legislativo,  sentito  il
          direttore generale competente per materia. 
              6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali  per
          i beni culturali e paesaggistici sono  stabiliti  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 1. I medesimi  provvedimenti  prevedono
          che i direttori regionali possono essere contemporaneamente
          titolari   delle   soprintendenze   dotate   di   autonomia
          istituite,  nell'ambito  della  stessa  regione,  ai  sensi
          dell'art. 8. 
              8. Soprintendenze e gestioni autonome. 
              1.  Con  decreti  ministeriali,   adottati   ai   sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art.  30,
          comma 1, lettere a), b) e c), del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 dicembre 1975, n.  805,  possono  essere
          trasformate   in   soprintendenze   dotate   di   autonomia
          scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora
          abbiano  competenza  su  complessi  di  beni  distinti   da
          eccezionale  valore  archeologico,  storico,  artistico   o
          architettonico.  A  ciascun   provvedimento   e'   allegato
          l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia.  Ai
          dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di  autonomia
          spetta il trattamento economico di cui all'art.  24,  comma
          2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive modificazioni. 
              2. Con i provvedimenti di cui al  comma  1  l'autonomia
          puo'  essere  attribuita  anche  a  musei,  a   biblioteche
          pubbliche statali, ad archivi di Stato e  a  soprintendenze
          archivistiche. ". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  29  maggio
          2003,  n.  240,  e  successive  modificazioni  (Regolamento
          concernente il funzionamento amministrativo-contabile e  la
          disciplina  del  servizio  di  cassa  delle  soprintendenze
          dotate  di  autonomia  gestionale),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200.