Art. 15 
 
 
       Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
 
  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  nelle
more della definizione delle procedure di mobilita', le  assegnazioni
temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola  presso
il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al  limite
temporale di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
assunzioni  in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli   del   personale
comandato. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  prevenire
situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare  i  connessi
interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo promuove, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con  il
passaggio diretto a domanda da parte del personale  non  dirigenziale
in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  che  presentano  situazioni   di   soprannumerarieta'
rispetto  alla  dotazione  organica  o  di  eccedenza   per   ragioni
funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili
con competenze tecniche specifiche in materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo  criteri
e nel rispetto dei  limiti  numerici  e  finanziari  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da
parte dell'amministrazione di provenienza. 
  (( 2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento  delle  funzioni  di
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale  statale,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al personale della I area di  ruolo  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  risultante  in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 1,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12,
del citato decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni. In relazione alle unita' di  personale  della  I  area
risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  e'  reso  indisponibile,  nelle
dotazioni organiche del personale delle aree II e  III  del  medesimo
Ministero,  un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. 
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis  nonche'  al
fine  di  assicurare  la  piena  funzionalita'  degli  istituti   del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  la
durata temporale dell'obbligo  di  permanenza  nella  sede  di  prima
destinazione,  di  cui  all'art.  35,  comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale  in  servizio  di
ruolo  nel  medesimo  Ministero,  e'  di  tre   anni.   La   presente
disposizione  costituisce  norma   non   derogabile   dai   contratti
collettivi. )) 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1, (( pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni  di
euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 30, comma  2-sexies,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse. 
              (Omissis). 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' art. 6, possono utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  12,   del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 ottobre 2013, n. 255: 
              "Art.  2.  Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale 
              (Omissis). 
              12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo,  in  deroga  all'art.  2,   comma   11,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  fermo
          restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o  nelle
          aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di
          personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013  e  per
          l'anno 2014 le disposizioni di cui all'art.  30,  comma  8,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione. 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, commi l, 11 e  12  del
          ciatato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'art. 70, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              (Omissis). 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  7,  del   presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti  procedure  e
          misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
          2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
          nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
          disciplina   pensionistica,   con   conseguente   richiesta
          all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale
          diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di  motivazione,
          l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine rapporto comunque denominato, per il personale di  cui
          alla presente lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le  disposizioni  dell'art.  24  del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art.  1,  comma  22,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'art.  33
          del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  35,  comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 35. Reclutamento del personale. 
              (Omissis). 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi.".