Art. 16 
 
 
          Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico 
              e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica,  di
migliorare  la   promozione   dell'immagine   unitaria   dell'offerta
turistica nazionale e  favorirne  la  commercializzazione,  anche  in
occasione della Presidenza italiana del semestre europeo  e  di  EXPO
2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. L'ENIT, nel  perseguimento  della  missione  di  promozione  del
turismo,  interviene  per  individuare,  organizzare,  promuovere   e
commercializzare i servizi turistici (( e culturali e per favorire la
commercializzazione  dei  ))  prodotti  enogastronomici,   tipici   e
artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento  agli
investimenti nei mezzi digitali, (( nella piattaforma  tecnologica  e
nella  rete  internet  attraverso  il   potenziamento   del   portale
"Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta  del
turista, anche solo virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti  e
canali digitali  e  apposite  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto  per  la  fruizione
integrata di servizi pubblici di trasporto e  degli  istituti  e  dei
luoghi della cultura. )) 
  3. L'ENIT ha autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio  dei
revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle  norme  di
diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni  ((  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, )) gli enti locali ed altri
enti pubblici. Fermo restando quanto  disposto  dall'art.  37,  comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  le  attivita'  riferite  a  mercati  esteri  e   le   forme   di
collaborazione  con  le  rappresentanze  diplomatiche,   gli   uffici
consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da  intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri. 
  4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente  trasformato  e  al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT
prosegue nel regime  giuridico  vigente  e  le  funzioni  dell'organo
collegiale  di  amministrazione  sono  svolte   da   un   commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  si  provvede  all'approvazione  del  nuovo  statuto
dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede  di  prima  applicazione  dal
Commissario  di  cui  al  comma  4,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il  presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti  dell'ente  nell'ambito
delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione  di  un
consiglio federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  il
turismo e, in assenza di queste ultime, degli  uffici  amministrativi
competenti  per  il  turismo  in  ambito  regionale,   con   funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di  cui
al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto  ad
alcun compenso, (( emolumento, indennita' o rimborso di spese. ))  Lo
statuto stabilisce, altresi', che il consiglio di amministrazione sia
composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri  nominati
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
cui uno su designazione della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  e  l'altro  ((  sentite  le  organizzazioni  di   categoria
maggiormente rappresentative, )) nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  8  aprile
2013, n. 39. Lo statuto provvede alla  disciplina  delle  funzioni  e
delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro  durata,
nonche'  dell'Osservatorio  nazionale  del   turismo.   L'ENIT   puo'
avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni. 
  7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento  annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell'ENIT,  sono
definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,  nell'ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e  nei  termini  di  cui  ai
commi 2 e 6 del presente articolo; 
    b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; 
    c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all'ENIT stessa; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  la  conoscenza  dei  fattori
gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i  processi  e
l'uso delle risorse; 
    (( f-bis) le procedure e gli strumenti  idonei  a  monitorare  la
reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli  interventi
volti a migliorare l'offerta turistica nazionale. )) 
  8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla  individuazione  nello
statuto dello specifico  settore  di  contrattazione  collettiva,  il
contratto collettivo di lavoro dell'ENIT.  Entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario
di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni  sindacali,  adotta  un
piano   di   riorganizzazione   del   personale,   individuando,   ((
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, )) sulla  base  di
requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e
anche della prioritaria esigenza di  migliorare  la  digitalizzazione
del  settore  turistico  e  delle  attivita'  promo-commerciali,   la
dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e
Promuovi Italia S.p.A. da  assegnare  all'ENIT  come  trasformata  ai
sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,   inoltre,   prevede   la
riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle  sedi  estere  di
ENIT. 
  9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a
tempo  indeterminato  in  servizio  presso  ENIT  assegnato  all'ente
trasformato ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  optare  per  la
permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio  al  Ministero
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  ad  altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT  l'elenco
del personale interessato alla mobilita' e del personale in  servizio
presso ENIT non assegnato  all'ENIT  stessa  dal  medesimo  piano  di
riorganizzazione di cui al comma 8,  e  provvede,  mediante  apposita
ricognizione presso le  amministrazioni  pubbliche,  a  favorirne  la
collocazione,   nei   limiti   della   dotazione    organica    delle
amministrazioni destinatarie e con  contestuale  trasferimento  delle
relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  all'assegnazione  del
personale presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento
sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza  approvate  con  il
medesimo   decreto.   Al   personale   trasferito,    che    mantiene
l'inquadramento  previdenziale  di   provenienza,   si   applica   il
trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nei contratti  collettivi  vigenti  dell'amministrazione  di
destinazione. 
  10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e  successive
modificazioni, e' abrogato. Conseguentemente, entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al
comma 4 pone in  liquidazione  la  societa'  Promuovi  Italia  S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. ((  Il  liquidatore  della
societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'  stipulare  accordi  con  le
societa' Italia Lavoro S.p.a. e  Invitalia -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.a.  che
prevedano  il  trasferimento  presso  queste  ultime  di  unita'   di
personale non  assegnate  all'ENIT  come  trasformato  ai  sensi  del
presente articolo, anche al fine di dare esecuzione  a  contratti  di
prestazione di servizi in essere alla data di messa  in  liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a. )) 
  11. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  trasformazione  in
ente pubblico economico di ENIT e alla  liquidazione  della  societa'
Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto,  fatta
eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in  regime  di  neutralita'
fiscale. 
  12. Dall'attuazione del presente articolo ((  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  37  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e
          successive modificazioni (Ordinamento  dell'Amministrazione
          degli affari esteri), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: 
              "Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica. 
              La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
          internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: 
              proteggere  gli  interessi  nazionali  e   tutelare   i
          cittadini e i loro interessi; 
              trattare gli affari, negoziare, riferire; 
              promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
          in  tutti  i  settori  tra   l'Italia   e   lo   Stato   di
          accreditamento. 
              L'attivita' di una Missione diplomatica si  esplica  in
          particolare nei  settori  politico-diplomatico,  consolare,
          emigratorio, economico, commerciale, finanziario,  sociale,
          culturale,   scientifico-tecnologico   della   stampa    ed
          informazione. 
              La Missione diplomatica  esercita  altresi'  azione  di
          coordinamento e, nei  casi  previsti,  di  vigilanza  o  di
          direzione  dell'attivita'  di  uffici  ed   Enti   pubblici
          italiani,  operanti   nel   territorio   dello   Stato   di
          accreditamento.". 
              Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,   e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  in   materia   di
          inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso  le
          pubbliche amministrazioni e  presso  gli  enti  privati  in
          controllo pubblico, a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              Si riporta il testo dell'art. 43 del Regio  Decreto  30
          ottobre  1933,  n.   1611,   e   successive   modificazioni
          (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla rappresentanza e difesa in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.: 
              "Art. 43. L'Avvocatura dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.". 
              Si riporta il testo dell'art. 12 del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35  (Disposizioni  urgenti  nell'ambito  del
          Piano di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
          territoriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
          2005, n. 62, convertito con modificazioni  dalla  legge  14
          maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          maggio 2005, n. 111, S.O.: 
              "Art.  12.  Rafforzamento  e   rilancio   del   settore
          turistico 
              1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle
          politiche  di  indirizzo  del  settore  turistico  in  sede
          nazionale e la sua promozione all'estero, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  da  adottarsi  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il  turismo
          con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche
          turistiche  nazionali  e  di  indirizzo   per   l'attivita'
          dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno
          parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel
          citato  decreto,  ed  il  sottosegretario  con  delega   al
          turismo; il  Presidente  della  conferenza  dei  presidenti
          delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al
          turismo;  quattro  rappresentanti  delle  regioni  indicati
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano;  i
          rappresentanti delle principali associazioni di  categoria,
          nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo
          modalita' indicate nel citato decreto. 
              2.  Per  promuovere  l'immagine  unitaria  dell'offerta
          turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
          l'Ente  nazionale  del  turismo   (ENIT)   e'   trasformato
          nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito  denominata:
          «Agenzia»,  sottoposta   all'attivita'   di   indirizzo   e
          vigilanza del Ministro delle attivita' produttive. 
              3.  L'Agenzia  e'  un  ente  dotato   di   personalita'
          giuridica di diritto pubblico,  con  autonomia  statutaria,
          regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e  di
          gestione.  Sono  organi  dell'Agenzia:  il  presidente,  il
          consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori  dei
          conti. 
              4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT -  Agenzia
          nazionale  del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti
          giuridici,  attivi  e  passivi,  dell'ENIT,  che   prosegue
          nell'esercizio delle sue  funzioni  fino  all'adozione  del
          decreto previsto dal comma 7. 
              5. L'Agenzia provvede  alle  spese  necessarie  per  il
          proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: 
              a) contributi dello Stato; 
              b) contributi delle regioni; 
              c) contributi di amministrazioni statali,  regionali  e
          locali  e  di  altri  enti  pubblici  per  la  gestione  di
          specifiche attivita' promozionali; 
              d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di
          beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle
          attivita' di cui al comma 8, al netto  dei  costi  inerenti
          alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; 
              e) contribuzioni diverse. 
              6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il  contributo
          straordinario di 20 milioni di euro. 
              7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma  2,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
          Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite  le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative,  acquisita  l'intesa  con  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede
          all'organizzazione  e  alla  disciplina  dell'Agenzia,  con
          riguardo anche  all'istituzione  di  un  apposito  comitato
          tecnico-consultivo  e   dell'Osservatorio   nazionale   del
          turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia  di
          rappresentanti   delle   regioni,   dello   Stato,    delle
          associazioni di categoria  e  delle  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura,  anche  in  deroga  a
          quanto stabilito dall'art. 13, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i  compiti
          dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e  la
          cura del turismo culturale e del turismo  congressuale,  in
          raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
          culturale. 
              8. Per  l'iniziativa  volta  a  promuovere  il  marchio
          Italia nel settore del turismo, sulla rete  Internet,  gia'
          avviata dal progetto Scegli -  Italia,  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  l'innovazione  e
          le tecnologie provvede, attraverso  opportune  convenzioni,
          alla realizzazione  dell'iniziativa,  alla  gestione  della
          relativa piattaforma tecnologica,  alla  definizione  delle
          modalita' e degli standard tecnici  per  la  partecipazione
          dei soggetti interessati pubblici e  privati,  in  raccordo
          con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive,
          con il Ministero degli affari esteri, con il  Ministro  per
          gli italiani  nel  mondo  e  con  le  regioni,  per  quanto
          riguarda  gli  aspetti  relativi  ai   contenuti   e   alla
          promozione turistica di livello nazionale e  internazionale
          e, con riferimento al settore  del  turismo  culturale,  in
          raccordo con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali. 
              8-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  si
          avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo  e  delle
          societa' da essa controllate per le  proprie  attivita'  di
          assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate  allo
          sviluppo   dei   sistemi   turistici   multiregionali.   Il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   assegnare
          direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo  ed
          alle  societa'  da  essa  controllate,  con   provvedimento
          amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
          compiti. 
              9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al  comma  8
          sono destinate anche le somme gia'  assegnate  al  progetto
          Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione  e
          le tecnologie in data  28  maggio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno  2004,  nell'ambito
          delle disponibilita'  del  Fondo  di  finanziamento  per  i
          progetti  strategici  nel  settore  informatico,   di   cui
          all'art. 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio  2003,  n.
          3,  nonche'  gli  eventuali  proventi  derivanti  da  forme
          private di finanziamento  e  dallo  sfruttamento  economico
          della piattaforma tecnologica. 
              10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la  partecipazione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  al
          Progetto Scegli Italia. 
              11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2005, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio.".