Articolo 10 - Teatri nazionali. 
 
  1. Ai soli fini ed effetti  del  presente  decreto,  sono  definiti
teatri nazionali gli organismi che  svolgano  attivita'  teatrale  di
notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino  per
la loro tradizione e storicita'. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  che   effettui   complessivamente
nell'anno un minimo di 240 giornate recitative  di  produzione  e  di
15000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a condizione
che: 
a) vi sia l'impegno di enti territoriali  o  altri  enti  pubblici  a
   concedere contributi per una somma complessivamente pari al  cento
   per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura
   delle spese di gestione delle sale; 
  b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita'  di  cui  al
presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede  legale,
per un totale di almeno 1000 posti, con una sala di almeno 500 posti; 
  c) almeno il cinquanta per cento del personale  artistico  coincida
con quello dell'annualita' precedente; 
d) almeno il cinquanta  per  cento  del  personale  amministrativo  e
   tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato; 
  e) ogni anno vengano  prodotti  almeno  due  spettacoli  di  autori
viventi, di cui almeno uno di nazionalita' italiana; 
f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due  spettacoli
   di ricerca; 
  g)  almeno  il  settanta  per  cento  del  minimo  delle   giornate
recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato  nei  teatri
gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente
comma; almeno la  meta'  di  tali  giornate  recitative  deve  essere
rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in  cui  ha
la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento
delle giornate recitative in sede puo' essere costituito da  giornate
in cui si svolgono soltanto matinee per le scuole; 
  h)  non  piu'  del  venti  per  cento  del  totale  delle  giornate
recitative prodotte sia rappresentato al di fuori  della  regione  di
appartenenza; 
i) le recite in coproduzione non superino il venti  per  cento  delle
   recite programmate  e  siano  effettuate  solo  con  altri  teatri
   nazionali e teatri di rilevante interesse culturale;  il  presente
   limite  non  si  applica  per   le   coproduzioni   con   soggetti
   internazionali; 
j) sia  dotato  di  una  scuola  di  teatro  e   di   perfezionamento
   professionale.