Articolo 11 - Teatri di rilevante interesse culturale. 
 
  1. Ai soli fini ed effetti  del  presente  decreto,  sono  definiti
teatri di rilevante interesse culturale gli  organismi  che  svolgano
attivita' di produzione teatrale  di  rilevante  interesse  culturale
prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente, di cui al
comma  1  del  presente  articolo,  che   effettui   complessivamente
nell'anno un minimo di 160 giornate recitative  di  produzione  e  di
6000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, a  condizione
che: 
a) vi sia l'impegno di enti territoriali  o  altri  enti  pubblici  a
   concedere  contributi  per  una  somma  complessivamente  pari  al
   quaranta per cento del contributo statale; 
  b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attivita'  di  cui  al
presente Capo, una o piu' sale, nella regione in cui ha sede  legale,
per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti; 
  c) almeno il cinquanta per cento del personale  artistico  coincida
con quello dell'annualita' precedente; 
d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e  tecnico
   risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato; 
e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente; 
f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca; 
  g)  almeno  il  quaranta  per  cento  del  minimo  delle   giornate
recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato  nei  teatri
gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente
comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative puo'
essere costituito da matinee  per  le  scuole;  tale  soglia  non  si
applica ai teatri che svolgono prevalentemente  attivita'  di  teatro
per ragazzi; 
  h) non piu' del  quaranta  per  cento  del  totale  delle  giornate
recitative prodotte sia rappresentato al di fuori  della  regione  di
appartenenza; 
i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle
   recite programmate; il presente  limite  non  si  applica  per  le
   coproduzioni con soggetti internazionali. 
  3. Con riguardo ai  teatri  di  minoranze  linguistiche,  gli  enti
territoriali  e  gli  altri  soggetti  pubblici  o   privati   devono
impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno  pari
al contributo statale. Per detti teatri, ferme restando le condizioni
di cui al comma 2 del presente articolo, i minimi di cui al  medesimo
comma sono ridotti, rispettivamente, a 100 giornate  recitative  e  a
4000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D. La condizione
di cui al comma 2, lettera b) si intende soddisfatta anche in caso di
gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse  da
quella italiana. 
  4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma  2  del
presente  articolo,  l'Amministrazione  richiede  alla   regione   di
appartenenza un parere sulle domande presentate  da  soggetti  aventi
sede legale nella regione medesima.  Il  parere  deve  riferirsi,  in
particolare,  alla  continuita'  dell'attivita'  del   soggetto   nel
territorio regionale ed alla funzione  da  esso  svolta  nel  sistema
teatrale regionale. Il parere e' trasmesso dalla regione entro trenta
giorni  dalla   ricezione   della   richiesta   dell'Amministrazione,
trascorsi i quali si ritiene non espresso.