Articolo 12 - Disposizioni comuni ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. 1. I teatri nazionali e di rilevante interesse culturale di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, devono aver adeguato i propri statuti, alla data di presentazione della domanda, alle disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo. 2. Con riferimento ai teatri nazionali, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto dei seguenti criteri: a) la durata minima degli organi statutari non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non piu' di una volta; tali criteri sono valevoli, altresi', per l'incarico e la conferma del Direttore del teatro; b) il Direttore del teatro puo' effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non puo' svolgere attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del presente decreto nel campo del teatro; c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parita' accesso agli organi di amministrazione e controllo delle societa', di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. 3. Con riferimento ai teatri di rilevante interesse culturale, l'adeguamento di cui al comma 1 tiene conto di quanto stabilito dal comma 2, lettera b), lettera c), limitatamente alla designazione del presidente del Collegio dei revisori, ove previsto, e lettera d) del presente articolo.