Articolo 13 - Disposizioni transitorie. 
 
  1. Solo per l'anno 2015: 
  a) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli
prodotti, effettuate nei teatri gestiti  direttamente  in  esclusiva,
prevista all'articolo 10, comma 2, lettera g), del presente  decreto,
e' ridotta al cinquanta per cento; la percentuale massima  di  recite
in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 2,  lettera  i),  e'
elevata al trenta per cento; 
  b) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli
prodotti effettuate nei teatri  gestiti  direttamente  in  esclusiva,
prevista all'articolo 11, comma 2, lettera g), del presente  decreto,
e' ridotta al trenta per cento; la percentuale massima di  recite  in
coproduzione, prevista all'articolo  11,  comma  2,  lettera  i),  e'
elevata al cinquanta per cento. 
  2. Solo per l'anno  2016,  la  percentuale  minima  delle  giornate
recitative degli spettacoli prodotti effettuate  nei  teatri  gestiti
direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera
g), del presente decreto,  e'  ridotta  al  sessanta  per  cento;  la
percentuale massima di recite in coproduzione, prevista  all'articolo
10, comma 2, lettera i), e' elevata al trenta per cento.