Articolo 13 - Disposizioni transitorie. 1. Solo per l'anno 2015: a) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti, effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera g), del presente decreto, e' ridotta al cinquanta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera i), e' elevata al trenta per cento; b) la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 11, comma 2, lettera g), del presente decreto, e' ridotta al trenta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 11, comma 2, lettera i), e' elevata al cinquanta per cento. 2. Solo per l'anno 2016, la percentuale minima delle giornate recitative degli spettacoli prodotti effettuate nei teatri gestiti direttamente in esclusiva, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera g), del presente decreto, e' ridotta al sessanta per cento; la percentuale massima di recite in coproduzione, prevista all'articolo 10, comma 2, lettera i), e' elevata al trenta per cento.