Art. 24
Agenda della semplificazione amministrativa
e moduli standard
1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di
coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale (( e sono individuate le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla
Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. ))
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese, (( che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi
decreti. ))
(( 2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. ))
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le imprese
li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini. ))
(( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le
procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano
deve prevedere una completa informatizzazione. ))
4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero.
(( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro
sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter. All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni, ad eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 5;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3":
"Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.".
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo".
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, reca: "Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti
dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari".
Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettere e), m) e r), della Costituzione:
"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;".
Si riporta il testo dell'art. 62, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale":
"3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita'
dei dati anagrafici della popolazione residente e degli
strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma
3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei
servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute
dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono
altresi' essere svolte utilizzando i dati anagrafici,
costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati
dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.".