(( Art. 24-bis
Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni
1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' amministrative indipendenti di garanzia,
vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,
regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
b) limitatamente all'attivita' di pubblico interesse disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita'
di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi.
3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si
applicano, limitatamente all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre
2012, n. 190».))