(( Art. 24-quater
Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni
1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma 5, lettera b),
del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 63. Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a
criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed
utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non
discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni
dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando
alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'art. 71. Per
le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo
parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui
all'art. 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di
incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i
canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta
elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi,
anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di
attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti
indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi
telematici o la posta elettronica certificata anche per gli
atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno
sessanta giorni prima della data della loro entrata in
vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter,
nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei
canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al
principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche
al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 52, comma 1, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"1. L'accesso telematico a dati, documenti e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e'
disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto
della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati,
dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso
ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della
facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi
i dati presenti in Anagrafe tributaria.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
del riparto di competenza di cui all'art. 117 della
Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.".