(( Art. 24-quinquies
Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni
1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la
messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie
basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per
l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione
telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi».
2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con
apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro delegato».
3. Il comma 3-bis dell'art. 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato.
1. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo ad un altro non modifica la titolarita' del
dato.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro
attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli
accessi alle proprie basi di dati alle altre
amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui
all'art. 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia
digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e le amministrazioni interessate alla
comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni
gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le
pubbliche amministrazioni devono conformarsi.
3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo,
riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.
3-bis. (Abrogato).
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali.".