Art. 25
Semplificazione per i soggetti con invalidita'
(( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo le parole: «sia richiesto» sono inserite le seguenti: «da
disabili sensoriali o». ))
1. All'art. 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in
ingegneria» sono inserite le seguenti: (( «, nonche' dal
rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. )) La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito».
2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della
patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126,
commi 2, 3 e 4.».
3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» e' inserita
la parola: «puo'».
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'art. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la parola «novanta» e' sostituita dalla parola
«quarantacinque»;
2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
(( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici specialisti
nelle patologie denunciate». ))
b) al comma 3-bis dell'art. 2, la parola «centottanta» e'
sostituita dalla parola «novanta»;
c) dopo il comma 3-ter dell'art. 2, e' inserito il seguente
comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste
dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
Commissione medica competente, previa richiesta motivata
dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato
provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della Commissione medica dell'INPS.».
5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni
sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di
settore.
6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle
Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite al compimento della maggiore eta' le prestazioni
economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori
accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri
requisiti previsti dalla normativa di settore.
(( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di
revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le
persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista
rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista
la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). ))
7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
primo periodo e' soppresso.
9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in
fine il seguente comma:
«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o
superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista.».
(( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono
soppresse. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 330, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada", come modificato dalla presente
legge:
"5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici
e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da
mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o
funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale,
la composizione della commissione medica locale e'
integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, nonche' da un dipendente della
Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali e'
richiesta la laurea in ingegneria, nonche' dal
rappresentante dell'associazione di persone con invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento
sanitario. La partecipazione del rappresentante di
quest'ultima e' a titolo gratuito. Qualora l'accertamento
sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da
problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione
della commissione puo' essere integrata rispettivamente da
un medico specialista diabetologo o alcologo.".
Si riporta il testo dell'art. 119, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada":
"4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di
cui al precedente periodo, la commissione medica locale
certifichi che il conducente presenti situazioni di
mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non
suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validita' della patente di guida posseduta
potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al
comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3
e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio
finale.".
Si riporta il testo dell'art. 381, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada", come modificato dalla presente
legge:
"5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di
invalidita' della persona interessata, il comune puo', con
propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato
spazio di sosta individuato da apposita segnaletica
indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.
II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha
disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile,
nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta
densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte
del detentore del "contrassegno di parcheggio per
disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito
delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in
concessione, un numero di posti destinati alla sosta
gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al
limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e
puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati."
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante "Proroga dei termini
di durata in carica degli amministratori straordinari delle
unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni
da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di
handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la
concessione di un contributo compensativo all'Unione
italiana ciechi":
"1. L'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 , va interpretato nel senso che l'individuazione
dell'alunno come persona handicappata, necessaria per
assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli
articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste
nell'accertamento previsto dall'art. 4 della legge stessa,
ma e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
art. 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi
di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto
delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico
specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.
2. Qualora la commissione medica di cui all'art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro
quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda,
gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai
soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista
nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita'
sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato.
3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce
effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della commissione.
3-bis. La commissione medica di cui all'art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 , deve pronunciarsi, in
ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al
medesimo art. 4, entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
3-ter. Al comma 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , le parole «hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il
permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in
lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative
previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e dall'art. 42 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente,
previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata
a rilasciare un certificato provvisorio al termine della
visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino
all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della
Commissione medica dell'INPS.".
La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante "Indennita'
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente
inabili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 1980, n. 44.
La legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme per la
concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1968, n. 98.
La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante "Disposizioni
in materia di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, recante "Norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
ed ai sordomuti":
" Art. 4. Istituzione, misura e periodicita' di una
indennita' di comunicazione in favore dei sordi
prelinguali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come
definiti nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381 , e' concessa una indennita' di
comunicazione non reversibile, al solo titolo della
minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai
sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge
26 maggio 1970, n. 381 , trasformato in pensione non
reversibile dall'art. 14-septies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla
data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati, con le modalita'
previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656.".
Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli
accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono
integrate da un medico dell'INPS quale componente
effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente
articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse
umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una
razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle
competenze residue dal Ministero dell'economia e delle
finanze all'INPS.".
Si riporta il testo dell'art. 42-ter, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia":
"1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da
parte degli uffici competenti una menomazione o una
patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre
2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide
o da sindrome di Down, sono esclusi dalle visite di
controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte
degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).".
Si riporta il testo dell'art. 97, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001)":
"2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono
individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le
patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi
gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata
la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati
o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali
qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la
minorazione.".
Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", come modificata dalla presente legge:
"Art. 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.".
Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", come modificato dalla presente legge:
"2. I disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche e
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.".