Art. 26
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
di patologie croniche
1. All'art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime
sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un
massimo di sei pezzi per ricetta, purche' gia' utilizzati dal
paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria", come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. Numero di confezioni prescrivibili per singola
ricetta.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12
dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle
patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero
massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo'
comunque superare i sessanta giorni di terapia.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,
nelle more della messa a regime sull'intero territorio
nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai
regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere
medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta,
purche' gia' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In
tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque
superare i 180 giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonche'
il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'art. 3 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in
confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a
favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e'
confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi
per ricetta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella
terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3-bis, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in
un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a
coprire una terapia massima di trenta giorni.".