Art. 27
Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia
sanitaria
1. All'art. 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le seguenti: (( «, anche nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»;
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti».
(( 1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale
(SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2.(Soppresso).
3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta».
4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di
sanita' decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come
modificato dal comma 3 del presente articolo.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2 e 4, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute", come
modificati dalla presente legge:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle
professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate, anche in attuazione dell'art. 3, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono
disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi
per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire
idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie, anche nell'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo
dei professionisti che ne facciano espressa richiesta,
nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico
delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale,
determinato in misura percentuale ai premi incassati nel
precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui
alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano
essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano
alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e
subordinare comunque la disdetta della polizza alla
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
accertata con sentenza definitiva."
"4. Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 3,
comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure
inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto
di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del
Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa
della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella
prevista, per il relativo personale, dalla normativa
contrattuale vigente.".
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,
recante "Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero
della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4
novembre 2010, n. 183", come modificato dalla presente
legge:
"1. Il Consiglio superiore di sanita' e' costituito da
trenta componenti non di diritto e dai componenti di
diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del
Ministro della salute. Esso svolge le funzioni di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.".