Art. 27 
 
 
Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in   materia
                              sanitaria 
 
  1. All'art. 3,  del  decreto  legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  dopo  le  parole  «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le  seguenti:  ((  «,  anche  nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»; 
    b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in  misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite  dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per  i  contenuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti». 
  (( 1-bis. A  ciascuna  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN), a  ciascuna  struttura  o  ente  privato  operante  in  regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente  che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo  di  dotarsi  di  copertura  assicurativa  o  di  altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera  (RCO),  a  tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  2.(Soppresso). 
  3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da  quaranta»  sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta». 
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  come
modificato dal comma 3 del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  3,  commi  2  e  4,  del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante
          "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese
          mediante un piu' alto livello di tutela della salute", come
          modificati dalla presente legge: 
              "2.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su
          proposta del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze, sentite l'Associazione nazionale  fra  le  imprese
          assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  le
          Federazioni nazionali degli  ordini  e  dei  collegi  delle
          professioni  sanitarie  e   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative delle categorie  professionali
          interessate, anche in  attuazione  dell'art.  3,  comma  5,
          lettera e), del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura
          assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie,  sono
          disciplinati le procedure e i requisiti minimi  e  uniformi
          per l'idoneita' dei relativi contratti, in  conformita'  ai
          seguenti criteri: 
              a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite
          categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in
          capo ad un fondo  appositamente  costituito,  di  garantire
          idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
          sanitarie,     anche     nell'esercizio      dell'attivita'
          libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse
          del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal  contributo
          dei professionisti  che  ne  facciano  espressa  richiesta,
          nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo  di
          cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a  carico
          delle imprese autorizzate all'esercizio  dell'assicurazione
          per danni  derivanti  dall'attivita'  medico-professionale,
          determinato in misura percentuale ai  premi  incassati  nel
          precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento
          del premio stesso, con provvedimento adottato dal  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          la Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi
          e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli
          ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; 
              b) determinare il soggetto gestore  del  Fondo  di  cui
          alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
              c) prevedere che i contratti di  assicurazione  debbano
          essere stipulati anche in base a condizioni che  dispongano
          alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del
          premio in relazione al verificarsi o  meno  di  sinistri  e
          subordinare  comunque  la  disdetta  della   polizza   alla
          reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
          accertata con sentenza definitiva." 
              "4. Nel rispetto dell'ambito applicativo  dell'art.  3,
          comma 5, lettera e) del decreto legge 13  agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, per  i  contenuti  e  le  procedure
          inerenti ai contratti assicurativi per i  rischi  derivanti
          dall'esercizio    dell'attivita'     professionale     resa
          nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in  rapporto
          di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato
          sentita altresi' la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti  del
          Servizio sanitario nazionale  ogni  copertura  assicurativa
          della responsabilita' civile ulteriore  rispetto  a  quella
          prevista,  per  il  relativo  personale,  dalla   normativa
          contrattuale vigente.". 
              Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1,  del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  28  marzo  2013,  n.  44,
          recante  "Regolamento  recante  il  riordino  degli  organi
          collegiali ed altri organismi operanti presso il  Ministero
          della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge  4
          novembre 2010, n.  183",  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "1. Il Consiglio superiore di sanita' e' costituito  da
          trenta componenti  non  di  diritto  e  dai  componenti  di
          diritto di  cui  al  comma  3,  nominati  con  decreto  del
          Ministro della salute.  Esso  svolge  le  funzioni  di  cui
          all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  266,
          e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.".