(( Art. 27-bis
Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con
sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie.
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di
denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilita' dell'istanza. La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017,
in base al criterio della gravita' dell'infermita' derivatane agli
aventi diritto e, in caso di pari entita', secondo l'ordine del
disagio economico, accertato con le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilita'
annuale di bilancio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle
somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia
all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e' effettuata al netto di quanto gia' percepito a titolo di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
3. La procedura transattiva di cui all'art. 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non
intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al
decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008)":
"361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 28 aprile 2009, n. 132, recante "Regolamento di
esecuzione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, comma 362,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei
criteri in base ai quali definire le transazioni da
stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre
emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici
ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con
sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti
e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora
pendenti":
"1. Costituiscono presupposti per la stipula delle
transazioni con i soggetti di cui all'art. 1:
a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie
di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla
competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'art.
165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o
dall'Ufficio medico legale della Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una
sentenza;
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui
alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue
infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la
vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della
competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da
una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare
con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde
dalla presenza del nesso di causalita' tra il danno di cui
alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente
Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una
sentenza.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell' Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
Il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012,
recante "Definizione dei moduli transattivi in applicazione
dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n.
132", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio
2012, n. 162.