(( Art. 28 
 
Riduzione  del  diritto  annuale  delle   camere   di   commercio   e
determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti  di
                             segreteria. 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per  l'anno  2014,  e'  ridotto,  per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere  b),
d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza
da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli
organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in
forma associata. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle  camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura": 
              "Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio. 
              1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
          si provvede mediante: 
              a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
              b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
              c)  le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali, da leggi regionali, da convenzioni o  previsti  in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; 
              d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati; 
              f) altre entrate e altri contributi. 
              2. Le camere di commercio sono, altresi',  destinatarie
          di contributi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  per
          l'espletamento di funzioni delegate. 
              3. Le voci e gli importi dei diritti di  segreteria  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  sono  modificati   e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, tenendo conto dei costi medi di  gestione  e
          di fornitura dei relativi servizi. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi  compresi  gli
          importi minimi e quelli massimi, nonche'  gli  importi  del
          diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello nazionale, in base al seguente metodo: 
              a)  individuazione  del   fabbisogno   necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche di cui all'art. 2, nonche' a  quelle  attribuite
          dallo Stato e dalle regioni; 
              b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)  di
          una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
          efficienza  del   sistema   delle   camere   di   commercio
          nell'espletamento delle  funzioni  amministrative,  sentita
          l'Unioncamere; 
              c) copertura del fabbisogno  mediante  diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          altresi' determinati gli importi  del  diritto  applicabili
          alle unita' locali. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica  la
          sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100  per  cento
          dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le  disposizioni
          in materia di sanzioni amministrative  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
          quota del diritto annuale  da  riservare  ad  un  fondo  di
          perequazione  istituito   presso   l'Unioncamere,   nonche'
          criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le  camere
          di  commercio  e,  per  specifiche  finalita',  le   Unioni
          regionali,  al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio. 
              10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
          per scopo l'aumento della  produzione  e  il  miglioramento
          delle   condizioni    economiche    della    circoscrizione
          territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
          le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
          livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del venti per cento.".