(( Art. 28
Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e
determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di
segreteria.
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b),
d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli
organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in
forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura":
"Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie
di contributi a carico del bilancio dello Stato, per
l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e
di fornitura dei relativi servizi.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli
importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di
una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni
regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del venti per cento.".