Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Il responsabile dei Servizi gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto presenta entro sessanta giorni la richiesta di cui all'art. 7, comma 1. 2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la verifica da parte del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si procede come di seguito specificato: a) per il personale che presta servizio presso un'infrastruttura di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto; b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura di cui al Capo II e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di addetto antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3). 3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981 si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3. 4. L'attestato di frequenza di corsi di formazione finalizzati all'abilitazione del personale soccorritore per aeroporti e per eliporti di ogni categoria antincendio, gia' autorizzati con le modalita' di cui alla previgente normativa alla data di entrata in vigore del presente decreto, esonera l'aspirante soccorritore aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e c). 5. I decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa previgente per le assistenze antincendio delle elisuperfici mantengono la validita'. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati all'emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio nelle elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 8. 6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale, per le aviosuperfici e per le elisuperfici si applicano le disposizioni previste dall'art. 9.