Art. 11 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981. 2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 3. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, le attivita' erogate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, sono rese a titolo oneroso. 4. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 6 agosto 2014 Il Ministro: Alfano