Art. 18 
 
 
    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
 
  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28
della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento
delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli
investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. 
  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se
con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali
soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta
si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 10.000 euro. 
  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione
contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio. 
  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni
di cui al citato decreto. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato: 
    a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; 
    b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive
situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto
beneficiario dell'agevolazione. 
  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
ipotesi ivi indicate. 
  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017  e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle  previsioni  ((  di
cui al presente comma, )) il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con proprio decreto, provvede  alla  riduzione  della  dotazione  del
Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  in  modo  da  garantire  la
compensazione   degli   effetti   dello    scostamento    finanziario
riscontrato,   su   tutti   i   saldi   di   finanza   pubblica    e,
conseguentemente,  il  CIPE  provvede  alla  riprogrammazione   degli
interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
precedente periodo. 
  (( 9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere  assistiti
dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per  cento  dell'ammontare
del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla  garanzia,
la  valutazione  economico-finanziaria  e   del   merito   creditizio
dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  del  Fondo  di
garanzia, e' demandata  al  soggetto  richiedente,  nel  rispetto  di
limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata,  misurati  in
termini di probabilita' di inadempimento e definiti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  medesimo  decreto   individua,
altresi', le condizioni e i termini per l'estensione  delle  predette
modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel
rispetto delle autorizzazioni di spesa  vigenti  per  la  concessione
delle garanzie del citato Fondo»; 
  b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
  «8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi  di  cui  al
comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita'  speciale
del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo  23,  comma
2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta
contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma  8,  secondo
periodo, e  i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
medesime finalita'». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 22  dicembre  1986,  n.
          917, recante "Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi", e' il seguente: 
              "Articolo 61. Interessi passivi 
              1.  Gli   interessi   passivi   non   computati   nella
          determinazione  del  reddito   non   danno   diritto   alla
          detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)  del
          comma 1 dell'art. 15.". 
              "5. Le spese e gli altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo precedente". 
              -si riporta l'art. 17 del  decreto  legislativo  del  9
          luglio 1997, n.  241,  recante  "Norme  di  semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.": 
              "Articolo 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato articolo 3  resta  ferma
          la facolta' di eseguire il versamento presso la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'articolo 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista  dall'articolo  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione   coordinata   e   continuativa    di    cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni." 
              -si riporta il comma 53, dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008).", cosi come modificata dal DL del
          28 marzo 2014, n. 47, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 28 marzo 2014, n. 73: 
              "53. A partire dal 1° gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010". 
              -il decreto legislativo del 17  agosto  1999,  n.  334,
          recante "Attuazione della direttiva  96/82/CE  relativa  al
          controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi  con
          determinate sostanze pericolose.", modificato  dal  decreto
          legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante  "Attuazione
          della direttiva  2003/105/CE,  che  modifica  la  direttiva
          96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi   con   determinate   sostanze   pericolose."   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre  1999,  n.
          228, S.O. . 
              -si riporta il comma 1 dell'art.  43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.  600,
          recante "Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi.", come modificato dall'art.  15,
          comma 1, decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241: 
              "1.  Gli   avvisi   di   accertamento   devono   essere
          notificati, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del
          quarto anno successivo a quello in cui e' stata  presentata
          la dichiarazione.". 
              -si riporta il comma  6  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014).": 
              "6. In attuazione dell'art. 119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196." 
              -si riporta il comma 12 dell'art.  17  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  "Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica.": 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi." 
              -Si riporta l'art. 2 del decreto-legge  del  21  giugno
          2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il  rilancio
          dell'economia.", convertito, con modificazioni nella  legge
          9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per  il
          rilancio dell'economia.", come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  2  Finanziamenti   per   l'acquisto   di   nuovi
          macchinari, impianti e attrezzature da parte delle  piccole
          e medie imprese 
              In vigore dal 21 agosto 2013 
              1. Al fine di accrescere la competitivita' dei  crediti
          al sistema produttivo, le micro, piccole e  medie  imprese,
          come individuate dalla  Raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione  del  6  maggio  2003,   possono   accedere   a
          finanziamenti e ai contributi a  tasso  agevolato  per  gli
          investimenti,  anche   mediante   operazioni   di   leasing
          finanziario, in macchinari, impianti, beni  strumentali  di
          impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
          nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in
          tecnologie digitali. 
              2. I finanziamenti di cui al  comma  1  sono  concessi,
          entro  il  31  dicembre  2016,   dalle   banche   e   dagli
          intermediari    finanziari    autorizzati     all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da
          banche aderenti alla convenzione  di  cui  al  comma  7,  a
          valere su un  plafond  di  provvista,  costituito,  per  le
          finalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  presso  la  gestione
          separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo
          massimo di cui al comma 8. 
              3. I finanziamenti di  cui  al  comma  1  hanno  durata
          massima di 5 anni dalla data di  stipula  del  contratto  e
          sono  accordati  per  un  valore  massimo  complessivo  non
          superiore  a  2  milioni  di  euro  per  ciascuna   impresa
          beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'  iniziative   di
          acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino  al
          cento per  cento  dei  costi  ammissibili  individuati  dal
          decreto di cui al comma 5. 
              4. Alle imprese di cui al comma 1  il  Ministero  dello
          sviluppo economico concede un contributo,  rapportato  agli
          interessi calcolati sui finanziamenti di cui  al  comma  2,
          nella misura massima e con le modalita'  stabilite  con  il
          decreto di  cui  al  comma  5.  L'erogazione  del  predetto
          contributo e' effettuata in piu' quote determinate  con  il
          medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria applicabile e,  comunque,  nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  8,
          secondo periodo. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          sono stabiliti i requisiti e le condizioni  di  accesso  ai
          contributi di cui al presente articolo, la  misura  massima
          di cui  al  comma  4  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
          contributi medesimi, le  relative  attivita'  di  controllo
          nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di
          cui al comma 2. 
              6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere
          assistiti dalla garanzia  del  Fondo  di  garanzia  per  le
          piccole e medie imprese  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  nella
          misura  massima  dell'80  per  cento   dell'ammontare   del
          finanziamento. In tali  casi,  ai  fini  dell'accesso  alla
          garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
          creditizio   dell'impresa,   in   deroga    alle    vigenti
          disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata   al
          soggetto richiedente, nel rispetto  di  limiti  massimi  di
          rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati  in  termini
          di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
          individua  altresi'  le  condizioni   e   i   termini   per
          l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
          interventi  del  Fondo  di  garanzia,  nel  rispetto  delle
          autorizzazioni di spesa vigenti per  la  concessione  delle
          garanzie del citato Fondo. 
              7.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, il Ministero dello  sviluppo  economico,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  Cassa   depositi   e
          prestiti  S.p.A.  stipulano  una  o  piu'  convenzioni,  in
          relazione agli aspetti di competenza, per  la  definizione,
          in particolare: 
              a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione  alle
          banche e agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di
          provvista di cui al  comma  2,  anche  mediante  meccanismi
          premiali che favoriscano il piu'  efficace  utilizzo  delle
          risorse; 
              b) dei contratti tipo di finanziamento  e  di  cessione
          del credito in  garanzia  per  l'utilizzo  da  parte  delle
          banche e  degli  intermediari  di  cui  al  comma  2  della
          provvista di cui al comma 2; 
              c)  delle  attivita'  informative,  di  monitoraggio  e
          rendicontazione che devono essere  svolte  dalle  banche  e
          dagli  intermediari  di  cui  al  comma  2  aderenti   alla
          convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
          sulle misure previste dal presente articolo 
              8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al  comma
          1 e' di 2,5 miliardi di  euro  incrementabili,  sulla  base
          delle  risorse  disponibili  ovvero   che   si   renderanno
          disponibili con successivi provvedimenti legislativi,  fino
          al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo  gli  esiti
          del   monitoraggio   sull'andamento    dei    finanziamenti
          effettuato  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          comunicato  trimestralmente  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze.
          Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione  dei
          contributi di cui al comma 4, e' autorizzata  la  spesa  di
          7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di  euro
          per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
              8-bis. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si
          applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente
          in materia, anche alle piccole e medie imprese  agricole  e
          del settore della pesca 
              8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di
          cui al comma 4 si  provvede  a  valere  su  di  un'apposita
          contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
          di cui all'art. 23, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta  contabilita'  sono
          versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo  periodo,
          e i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
          medesime finalita' ».