Art. 19
Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (( o in
sistemi multilaterali di negoziazione )) di Stati membri della UE o
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei
suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i
periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale
proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si puo' fruire di un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in
cinque quote annuali di pari importo.».
2. (( Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano
alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate
alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. ))
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel
2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
Riferimenti normativi
-Si riporta l'art. 1 del decreto-legge del 6 dicembre
2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.", convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)
In vigore dal 25 giugno 2014
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo
sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla
crescita mediante una riduzione della imposizione sui
redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento
fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare,
quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e
dagli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente
al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo
le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo.
Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 73,
comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
del presente articolo si applicano relativamente alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2010.
2-bis. Per le societa' le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo
Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la
variazione in aumento del capitale proprio rispetto a
quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio
precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
e' incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta
successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
determinata senza tenere conto del suddetto incremento.
3. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
nuovo capitale proprio e' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti
finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di
compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per
il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al
3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016
l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al
4,5 per cento e al 4,75 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il
reddito complessivo netto dichiarato e' computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi
d'imposta successivi ovvero si puo' fruire di un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di pari importo.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e' costituito
dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,
senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in
denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione,
a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) gli acquisti di partecipazioni in societa'
controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro
rilevano a partire dalla data del versamento; quelli
derivanti dall'accantonamento di utili a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e
le societa' di nuova costituzione si considera incremento
tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito
d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, con le modalita' stabilite con il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito
ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo
sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con lo
stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni
aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2011.".
- si riporta l'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla
legge 2 agosto 2008, n. 130:
"SEZIONE 2 -AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - Articolo 108
(ex art. 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'art. 109, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo."
Il testo del comma 6 dell'art. 1 della L. 27-12-2013 n.
147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013,
n. 302, S.O., e' il seguente:
"Comma 6
In vigore dal 1 gennaio 2014
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ".
-il Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504,
reca "Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative".