(( Art. 19 bis 
 
 
       Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese 
 
  1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni,  sono  dettate  disposizioni  correttive  e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e dei regolamenti  da  esso  contemplati  in  base  ai  seguenti
principi e criteri: 
  a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita'  istruttorie  delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i  controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche  competenti,  sia  nei
procedimenti automatizzati che  in  quelli  ordinari,  salvo  per  le
determinazioni  in  via  di  autotutela  e  per   l'esercizio   della
discrezionalita'; 
  b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per  il
supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza
di servizi, che contempli, in particolare,  la  possibilita'  per  le
Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della  convocazione,
della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei
lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge  in
caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Con il medesimo  regolamento  sono  identificate  le  norme,
anche di legge, che sono abrogate. 
  3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159». 
  4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono  l'accesso  per  via  telematica  alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e  delle
Agenzie per le imprese accreditate  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle  vigenti  norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso  telematico  ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta il comma 2  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.": 
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari." 
              -si riporta l'art. 8 del  decreto  legislativo  del  28
          agosto 1997, n. 281, recante"  Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali.", cosi come  modificato  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 234: 
              "Articolo  8.  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali e Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              -si riporta l'art. 38 del decreto-legge del  25  giugno
          2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria.", convertito con modificazioni, nella legge del
          6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria.", come modificato dal D.L. 13 maggio  2011,  n.
          70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011,
          n. 106: 
              "Articolo. 38. Impresa in un giorno 
              1. Al  fine  di  garantire  il  diritto  di  iniziativa
          economica privata di cui all'art.  41  della  Costituzione,
          l'avvio di attivita' imprenditoriale, per  il  soggetto  in
          possesso dei requisiti di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla
          presentazione della dichiarazione  di  inizio  attivita'  o
          dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' art. 9 del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
          2011 prevista dall' art. 12, comma 7,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre
          2010, n.  160,  non  hanno  provveduto  ad  accreditare  lo
          sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  ovvero  a
          fornire alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  competente   per   territorio   gli   elementi
          necessari ai fini dell'avvalimento della stessa,  ai  sensi
          dell' art. 4, commi 11 e 12, del  medesimo  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  160  del
          2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida  e,
          sentita la regione competente,  nomina  un  commissario  ad
          acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
          funzionari dei comuni, delle  regioni  o  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per territorio, al fine di adottare gli atti  necessari  ad
          assicurare  la  messa  a  regime  del  funzionamento  degli
          sportelli unici. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per la semplificazione  normativa,
          sentito il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, sono individuate  le  eventuali  misure  che
          risultino  indispensabili  per  attuare,   sul   territorio
          nazionale, lo sportello unico e per garantire,  nelle  more
          della  sua  attuazione,  la  continuita'   della   funzione
          amministrativa,  anche  attraverso  parziali   e   limitate
          deroghe alla relativa disciplina. 
              3-ter.  In  ogni  caso,  al  fine   di   garantire   lo
          svolgimento delle funzioni affidate  agli  sportelli  unici
          per le attivita' produttive, i comuni  adottano  le  misure
          organizzative e tecniche che risultino necessarie. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica." 
              Si riporta il testo dell'art. 19, della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  "  Nuove  norme  in  materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi.",  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n.  192,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
          Scia 
              In vigore dal 26 giugno 2012 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. (108) 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso  di  dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, ovvero nel  caso  di  segnalazione  corredata  della
          dichiarazione di conformita' di cui all'art.  2,  comma  3,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 luglio 2010,  n.  159  all'amministrazione  e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. (107) 
              5. (abrogato) 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.".