Art. 20
Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e
misure contabili
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita
la seguente: «w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni
quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo
all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli
emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;
(( b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo
conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto
assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies »; al comma 3,
all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite le
seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto
e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)
le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo
127-quinquies»; ))
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la
maggiorazione del diritto di voto.»;
d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura
superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato in loro possesso.»;
(( e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma
1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a
detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piu'
elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa
da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque
per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un
mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater
del codice civile.»; ))
f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di
acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della
soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai
sensi dell'articolo 127-quinquies.»;
(( g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1,
1-bis, e 1-ter »; nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e
1-ter»; ))
h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole:
«l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la
maggiorazione dei diritti di voto,»;
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole:
«al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla
maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per
cento dei medesimi,»;
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente:
«3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle PMI, a condizione che cio' sia previsto dallo
statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il
bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita dalla
seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;»;
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo
di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di
diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate
nell'articolo 106.»;
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1»
sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;
p) (( (soppressa); ))
q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione
del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto
plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di
voto.»; ))
r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento.»;
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo
riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di
voto;»;
t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.
Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento,
ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo
periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della
soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un
accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.»;
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per
cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2»;
v)-z) (( (soppresse); ))
aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente:
«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al
medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco
previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresi'
prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del
voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con
proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente
articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. (( La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero
la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in
societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta
la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. ))
4. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui
statuto prevede la maggiorazione del voto puo' prevedere che il
diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere che la maggiorazione del voto si estenda ((
proporzionalmente )) alle azioni emesse in esecuzione di un aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene
prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da
una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la
relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del
diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del
capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti,
diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate
aliquote di capitale.»;
(( aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 127-sexies. - (Azioni a voto plurimo). - 1. In deroga
all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non
possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle
negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro
caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di
azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le
societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa'
possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le
medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' emesse
limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice
civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o
limitazione del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere
ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole
categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove
azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e'
esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle
deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da
parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo»; ))
bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.
(( 1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di
modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da societa'
aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in
prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza
del capitale rappresentato in assemblea; ))
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro della giustizia» sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis.(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di
Contabilita').
1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i
principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore
prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le
disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi
Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro
richiesta di' altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili
internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con
l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi
contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull'attivita' svolta.
Art. 9-ter.
Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita'
1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita',
fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria,
concorrono le imprese attraverso contributi derivanti
dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di
Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento
dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di
finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International
Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le
modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»;
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
(( «esclusivo » )) e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia
determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente
articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio
indicato dal primo periodo del presente comma.».
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo
le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede la societa'», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»;
al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le
parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».
5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della
societa' risultante dalla trasformazione deve essere determinato
sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del
passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma
dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo
2343-ter ovvero, infine, nel caso di societa' a responsabilita'
limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di
societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle
ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il
terzo comma del medesimo articolo.».
6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, e'
sostituito dal seguente:
«L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a
garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».
7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila»
e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
(( 7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le
procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il
grado di conoscibilita' delle vicende relative all'attivita'
dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto
pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il conservatore del
registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento
delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che ha ricevuto o
autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi
dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente
comma non si applica alle societa' per azioni. ))
8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e'
abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e' soppressa e nel
sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse. ((
Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di
nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta
causa di revoca.
8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
«Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla
quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto
di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo'
prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo
puo' avere fino a un massimo di tre voti».
8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
«Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa'
iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con
cui e' prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi
dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea».
8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
8-quinquies. Le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo
III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere
sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo,
previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i
casi in cui e' possibile una proroga del termine di sottoscrizione
non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del
patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa
modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 1, 104-bis, 105,
106, 109, 120 e 121del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, recante "Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2)"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3)"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4)"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5)"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6)"Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e)"societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f)"impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g)"impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h)"imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis)'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j)'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m)'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p)'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q)'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v)"offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter)"mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative» si intende una piattaforma online
che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. (31)
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti. ".
"104-bis "Regola di neutralizzazione"
1.Fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 3, gli
statuti delle societa' italiane quotate, diverse dalle
societa' cooperative, possono prevedere che, quando sia
promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le
regole previste dai commi 2 e 3.
2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno
effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al
trasferimento di titoli previste nello statuto ne' hanno
effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e
le operazioni previsti dall'art. 104, le limitazioni al
diritto di voto previste nello statuto o da patti
parasociali. I diritti di voto assegnati ai sensi dell'art.
127-quinquies non si computano nell'assemblea convocata per
deliberare su eventuali misure di difesa. Nelle medesime
assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un
voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai
sensi dell'art. 127-quinquies .
3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1,
l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per
cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni
riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o
dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza,
nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta,
convocata per modificare lo statuto o per revocare o
nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di
gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo
conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto:
a) le limitazioni al diritto di voto previste nello
statuto o da patti parasociali;
b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o
revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto;
b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi
dell'art. 127-quinquies
4.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto
attribuito da titoli dotati di privilegi di natura
patrimoniale.
5.Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito
positivo, l'offerente e' tenuto a corrispondere un equo
indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito
dai titolari dei diritti che l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non
esercitabili, purche' le disposizioni statutarie o
contrattuali che costituiscono tali diritti fossero
efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'art.
102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere
presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso
di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data
dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare
dell'indennizzo eventualmente dovuto e' fissato dal giudice
in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al
raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei
dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia
dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente
all'esito positivo dell'offerta.
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non e' dovuto per
l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante
dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un
patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto
di voto e' gia' stata presentata la dichiarazione di
recesso di cui all'art. 123, comma 3.
7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in
materia di limiti di possesso azionario e al diritto di
voto di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge. ".
" 105" Disposizioni generali"
1.Salvo quanto previsto dall'art. 101-ter, commi 4 e 5,
le disposizioni della presente sezione si applicano alle
societa' italiane con titoli ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione
si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli
emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono
diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza.
3.La CONSOB puo' con regolamento includere nella
partecipazione categorie di titoli che attribuiscono
diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto
conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione
della societa' che puo' avere il loro esercizio anche
congiunto. La Consob determina, altresi', con regolamento i
criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2
nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma,
risultino privati, per effetto di disposizioni legislative
o regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi
in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di
voto.
3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le
modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati
detenuti sono computati nella partecipazione di cui al
comma 2.".
"106 "Offerta pubblica di acquisto totalitaria"
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di
maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica
di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di
cui al comma 1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di
acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro
socio che detenga una partecipazione piu' elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una
soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venticinque per cento ne' superiore al
quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene
dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,
2437-ter e 2437-quater del codice civile.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione
ai sensi dell'art. 127-quinquies;
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a)la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter
e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la
maggiorazione dei diritti di voto, in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori
al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di
voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi,
da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione
indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza
dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o dalle
persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di
titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone
che agiscono di concerto con il medesimo e uno o piu'
venditori;
3 (abrogato)
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che cio'
sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea
convocata per approvare il bilancio relativo al quinto
esercizio successivo alla quotazione.
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter e'
detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di
scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la
totalita' dei titoli in loro possesso, purche', nel caso di
offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia
offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui
il superamento della partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno
o piu' soci che detengono il controllo o sia determinato
da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105 tra
soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo', con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nei commi
1, 1-bis e 1-ter o nel comma 3, lettera b), non comporta
obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle
ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti
nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.".
"Art. 109 Acquisto di concerto
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti
dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di
concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti
effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione
complessiva superiore alle percentuali indicate nei
predetti articoli. I medesimi obblighi sussistono in capo a
coloro che agiscono di concerto, a seguito di
maggiorazione, anche a favore di uno solo di essi, dei
diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di diritti
di voto in misura superiore alle percentuali indicate
nell'art. 106.
2. Il comma 1, primo periodo, non si applica quando la
detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle
percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce
effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui
all'art. 122, salvo che gli aderenti siano venuti a
detenere una partecipazione complessiva superiore alle
predette percentuali nei dodici mesi precedenti la
stipulazione del patto.
3 [..]".
"Art. 120 Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di
societa' per azioni si intende quello rappresentato da
azioni con diritto di voto. Nelle societa' i cui statuti
consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno
previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
si intende il numero complessivo dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al due per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3. (abrogato)
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione
del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
d-ter)i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'art. 14,
comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate. ".
"Art. 121 Disciplina delle partecipazioni reciproche
1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del
codice civile, in caso di partecipazioni reciproche
eccedenti il limite indicato nell'art. 120, comma 2, la
societa' che ha superato il limite successivamente non puo'
esercitare il diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in
cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione
entro il termine previsto la sospensione del diritto di
voto si estende all'intera partecipazione. Se non e'
possibile accertare quale delle due societa' ha superato il
limite successivamente, la sospensione del diritto di voto
e l'obbligo di alienazione di applicano a entrambe, salvo
loro diverso accordo.
2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al
cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 120,
comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione
che il superamento della soglia da parte di entrambe le
societa' abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa'
con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla
non possono acquisire una partecipazione superiore a tale
limite in una societa' con azioni quotate controllata dal
primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non
e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato
il limite successivamente, la sospensione del diritto di
voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie. )
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma
5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.".
L'art. 134 del medesimo d. lgv. n. 58 del 1998,
soppresso dalla presente legge, recava:
"Art. 134 Aumenti di capitale".
Si riporta il testo dell' art. 4 del Decreto
Legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 " Esercizio delle
opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66,
come modificato dalla presente legge:
"4. Bilancio di esercizio.
1. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 2 redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31
dicembre 2005.
3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2, che
emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione
europea e che non redigono il bilancio consolidato,
redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai
principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno
la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali, a partire
dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art. 2 che
esercitano la facolta' di cui all'art. 3, comma 2, e le
societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2 incluse,
secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale
e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle
prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili
internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2005.
6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2,
diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la
facolta' di redigere il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali
6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le
quali, successivamente alla redazione di un bilancio in
conformita' ai principi contabili internazionali, vengono
meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali
principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il
bilancio in conformita' ai principi contabili
internazionali
7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta'
previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo
che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente
illustrate nella nota integrativa, unitamente
all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico della societa'. In ogni caso, il bilancio
relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la
revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi
contabili internazionali
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono
adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'
individuate a seguito della procedura prevista nel comma
7-ter
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'
e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono
stabilite eventuali disposizioni applicative volte a
realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i
principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare riguardo alla
funzione del bilancio di esercizio .
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad
emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la
determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono
emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento UE ".
La L. 24-12-2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
n. 300, S.O.
-Si riporta il testo dell'art. 2437-ter del codice
civile come modificato dalla presente legge:
Articolo 2437-ter. Criteri di determinazione del valore
delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per
le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma .
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'art. 1349 .".
-Si riporta il testo dell'art. 2343-bis del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2343-bis. Acquisto della societa' da
promotori, fondatori, soci e amministratori.
L'acquisto da parte della societa', per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori,
dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della societa' nel registro delle imprese, deve
essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la societa' ovvero la documentazione di cui all'art.
2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione
dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della
societa' durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea,
corredato dalla relazione dell'esperto designato dal
tribunale ovvero dalla documentazione di cui all'art.
2343-ter, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese
.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali
nell'ambito delle operazioni correnti della societa' ne' a
quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il
controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo gli amministratori e l'alienante sono solidalmente
responsabili per i danni causati alla societa', ai soci ed
ai terzi.".
- Si riporta il testo dell'art. 2500-ter del codice
civile come modificato dalla presente legge:
"Art.2500-ter. Trasformazione di societa' di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la
trasformazione di societa' di persone in societa' di
capitali e' decisa con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno
negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla
decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale
della societa' risultante dalla trasformazione deve essere
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi
dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di
stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla
documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel
caso di societa' a responsabilita' limitata, dell'art.
2465. Si applicano altresi', nel caso di societa' per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in
quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero,
nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art.
2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.".
-Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2441
del codice civile come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2441 "Diritto di opzione"
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno
cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia'
stati integralmente venduti
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'
questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
[disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a
carico della societa' e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate ".
- Si riporta il testo dell'art. 2327 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2327 Ammontare minimo del capitale
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale
non inferiore a cinquantamila euro.".
Il testo dell'art. 2191 del codice civile e' il
seguente:
"2191. Cancellazione d'ufficio
Se un'iscrizione e' avvenuta senza che esistano le
condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro,
sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione [c.c. 2312] .".
- Si riporta il testo dell'art. 2477 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
"2477 Sindaco e revisione legale dei conti
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo
di controllo e' costituito da un solo membro effettivo .
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis .
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
superati.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le societa' per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.".
- Si riporta il testo dell'art. 2351 del codice civile
come modificato dalla presente legge:
"Articolo 2351. Diritto di voto
Ogni azione [c.c. 1550] attribuisce il diritto di voto
[c.c. 1531, 2333, 2335, 2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357,
2373, 2479, 2538].
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
del capitale sociale.
Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione
alla quantita' delle azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni con diritto di voto
plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al
verificarsi di particolari condizioni non meramente
potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino
a un massimo di tre voti.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano.".