Art. 21
Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie
1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti:
«o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58»;
2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
«9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».
Riferimenti normativi
-Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante, "Modificazioni
al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati."
e successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"1. Soppressione della ritenuta alla fonte per talune
obbligazioni e titoli similari.
1.La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche,
da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione
di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli
similari e cambiali finanziarie non siano negoziate,
detenuti da uno o piu' investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse. ".
-Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante, "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 recante, "Misure urgenti per la
crescita del Paese.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese
In vigore dal 25 giugno 2014
1. - 4. (soppressi)
5. All'art. 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n.
43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre
mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione»
sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non
inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla
data di emissione». (124)
5-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi». (125)
6 (soppresso)
7. Dopo l'art. 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43,
come modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 83-bis, comma 1, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono
essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine
l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari,
contenente la promessa incondizionata di pagare alla
scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali
finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli
intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi'
specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per
singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'art. 100, primo comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n.
1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare
della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed
esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede
dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale
l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo II della parte III del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo
sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma
restando comunque l'esecutivita' del titolo». (124)
8. Le disposizioni dell'art. 3, comma 115, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali
finanziarie nonche' alle obbligazioni e titoli similari
emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di
Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,
obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a
condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai
sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, che non detengano, direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie
o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale
o del patrimonio della societa' emittente e sempreche' il
beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia
o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni. Dette disposizioni si applicano con
riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e
ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
9. Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e
delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali
finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa'
diverse dalle prime.».
9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica agli interessi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali
finanziarie corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia
investito in misura superiore al 50 per cento in tali
titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori
deve risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima
ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi
corrisposti a societa' per la cartolarizzazione dei crediti
di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli
detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui
patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per
cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali
finanziarie.
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle
banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9
si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. -112. (soppressi)
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie,
delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 1
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo
comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute
indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.
14. -15. (soppressi)
16. (abrogato)
17. -18. (soppressi)
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono
prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o
superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini
di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli
altri creditori della societa' e ad eccezione dei
sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa'
emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui
all'art. 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra
le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti
massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo
obbligazionario, commisurandola al risultato economico
dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto
al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non
puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi
si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio,
nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte
variabile del corrispettivo).
Tale somma e' proporzionale al rapporto tra il valore
nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del
capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle predette
obbligazioni.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non
possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni
societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto
di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative
contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei
limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la
componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto
di specifico accantonamento per onere nel conto dei
profitti e delle perdite della societa' emittente,
rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il
corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale
componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica
solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
nel comma 8.
25. La parte variabile del corrispettivo non e'
soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'art. 2412 del codice civile, il quinto comma e'
sostituito dal seguente
«I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».
26-bis. Le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i
titoli similari di cui al presente articolo, le quote di
fondi di investimento che investono prevalentemente negli
anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli
rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari
costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di
credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a
copertura delle riserve tecniche delle imprese di
assicurazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini
le misure di dettaglio per la copertura delle riserve
tecniche tramite gli attivi sopra menzionati.
L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al
presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi
pensione. ".