(( Art. 21 bis
Attivita' di consulenza finanziaria
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». ))
Riferimenti normativi
-Si riporta il testo dell'art. 19, del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante "Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.,
come modificato dalla presente legge:
"19. Disposizioni finali e transitorie.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui
all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
ricorrere delle medesime condizioni, si intendono
autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita'
di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli
strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche
autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, con preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche
autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla
prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva
sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono
autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'art.
1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione
del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si
intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui
all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla
prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data
del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31
ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del
servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia
alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita'
competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30
novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione
di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si
intendono autorizzate all'esercizio dei mercati
regolamentati di cui all'art. 63, commi 1 e 3, e
all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali
alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno
2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino al 31 dicembre 2015, la riserva di attivita'
di cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma
5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti.
14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con
proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri
dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in
carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese
provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai
contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti ".