(( Art. 21 bis 
 
 
                 Attivita' di consulenza finanziaria 
 
  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 30  giugno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,   del   decreto
          legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante  "Attuazione
          della  direttiva  2004/39/CE  relativa  ai  mercati   degli
          strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
          93/6/CEE e 2000/12/CE e  abroga  la  direttiva  93/22/CEE.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "19. Disposizioni finali e transitorie. 
              1. Le disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in
          vigore il 1° novembre 2007. 
              2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia  alla  data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          negoziazione per conto  proprio  si  intendono  autorizzate
          alla prestazione dei  servizi  e  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  al
          ricorrere   delle   medesime   condizioni,   si   intendono
          autorizzati alla prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e  b),  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  limitatamente  agli
          strumenti finanziari derivati. 
              3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia  alla  data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate  alla
          prestazione del  servizio  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
          lettera b), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              4.  Le  SIM,  gli  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  le   banche
          autorizzate in Italia alla data del 31  ottobre  2007  alla
          prestazione del servizio di  collocamento,  con  preventiva
          sottoscrizione o acquisto a  fermo,  ovvero  assunzione  di
          garanzia  nei  confronti   dell'emittente,   si   intendono
          autorizzate alla prestazione del servizio di  cui  all'art.
          1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58. 
              5.  Le  SIM,  gli  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  le   banche
          autorizzate in Italia alla data del 31  ottobre  2007  alla
          prestazione del servizio di collocamento, senza  preventiva
          sottoscrizione o acquisto a  fermo,  ovvero  assunzione  di
          garanzia  nei  confronti   dell'emittente,   si   intendono
          autorizzate alla prestazione del servizio di  cui  all'art.
          1, comma 5, lettera  c-bis),  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58. 
              6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia  alla  data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          gestione su base individuale di portafogli di  investimento
          per conto terzi si intendono autorizzate  alla  prestazione
          del servizio di cui all'art. 1, comma 5,  lettera  d),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia  alla  data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          ricezione e trasmissione di ordini  nonche'  mediazione  si
          intendono autorizzate alla prestazione del servizio di  cui
          all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58. 
              8. Le SIM  e  le  banche  autorizzate  in  Italia  alla
          prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data
          del  31  ottobre  2007  si   intendono   autorizzate   alla
          prestazione del  servizio  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
              9. Le SGR  autorizzate  in  Italia  alla  data  del  31
          ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione  del
          servizio di cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              10. Le SIM, le SGR e le banche  autorizzate  in  Italia
          alla data del 31 ottobre  2007  comunicano  alle  autorita'
          competenti alla tenuta dei  rispettivi  albi  entro  il  30
          novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione
          di cui al comma 9. 
              11. Le societa' di gestione dei  mercati  regolamentati
          autorizzati in Italia alla data  del  31  ottobre  2007  si
          intendono    autorizzate    all'esercizio    dei    mercati
          regolamentati  di  cui  all'art.  63,  commi  1  e   3,   e
          all'articolo  66,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58. 
              12. Le societa' di gestione dei  mercati  regolamentati
          che gestiscono sistemi di scambi organizzati  multilaterali
          alla data del 31  ottobre  2007  si  intendono  autorizzate
          all'esercizio  dell'attivita'  di   gestione   di   sistemi
          multilaterali di negoziazione. 
              13. I soggetti abilitati adeguano entro  il  30  giugno
          2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007. 
              14. Fino al 31 dicembre 2015, la riserva  di  attivita'
          di cui all'art. 18  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  non  pregiudica  la
          possibilita' per i soggetti che, alla data del  31  ottobre
          2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
          continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1,  comma
          5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58, senza detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari
          di pertinenza dei clienti. 
              14-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  con
          proprio decreto, adottato sentite la Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nomina, in sede di  prima  applicazione,  i  membri
          dell'organismo  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata  in
          carica, i compensi e le attribuzioni. Alle  relative  spese
          provvede l'organismo  mediante  le  risorse  derivanti  dai
          contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti ".