Art. 22
Misure a favore del credito alle imprese
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli
interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati
membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni
di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono
inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei relativi
contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi
relativi»;
b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi'
alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche'
da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata
esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone
fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento
richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 ».
3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche
di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo che
versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo
70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto
sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis,
comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo
2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo
riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia
istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle
previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o piu'
componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del
collegio sindacale.
4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere
il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla
richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita',
finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di
credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». ))
4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una
banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera
a) trattenga (( un interesse economico nell'operazione, pari ad
almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche
a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione; (( l'esercizio autonomo dell'attivita' di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga
ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad
autorizzazione dell'IVASS.». ))
5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti»
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul
patrimonio dell'OICR,»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che la
partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di
banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e
13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i
cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014,
nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento
del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita' di prorogare in
via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un
periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare
lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento e'
possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche nel caso in cui il regolamento del fondo gia' preveda la
possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n.
228 del 1999.
5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attivita', anche
per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale
n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di
due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme
restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
5-quater. Le societa' di gestione del risparmio esercitano il
potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione
dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti
di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei
partecipanti, le societa' di gestione del risparmio sottopongono la
modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti
riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle
quote dei votanti.
5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione
assembleare le societa' di gestione del risparmio:
a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del
regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento
della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la
societa' di gestione accentrata, la comunicazione dei dati
identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano
espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i
relativi oneri;
b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per
corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato
decreto ministeriale n. 228 del 1999;
c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento
e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con
dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente
l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta
di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non puo' essere rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in ogni
caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il
rappresentato ne' alla societa' di gestione del risparmio, ai suoi
soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di
controllo;
d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che
con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della quota,
anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini
dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in
assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla societa'
di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi
oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data prevista per l'assemblea.
5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in
materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni:
a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per
consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e
5-ter, la scadenza del fondo;
b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti.
5-septies. Successivamente all'approvazione da parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio deliberano la
modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo quanto previsto
dai commi 5-bis e 5-ter;
b) che l'attivita' di gestione durante il periodo di proroga
straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter e' finalizzata al
completamento dell'attivita' di smobilizzo degli investimenti. In
tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a
incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che
tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al
termine finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai
commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base
annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto
dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal fondo
provvigioni di incentivo;
d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno
semestrale, la totalita' dei proventi netti realizzati, fermo
restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi
apportate in conformita' alle disposizioni dei commi da 5-bis a
5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del
provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.
5-novies. Le societa' di gestione del risparmio comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni
assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a
5-octies.
5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15,
commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. ))
6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite
dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una
banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come
definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera
a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione,
nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di
attuazione della Banca d'Italia.»;
b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a
ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»;
c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni
accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di
somme.»;
d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da
parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di
procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle
societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;
e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono
soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di
finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono
riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in
parte, del finanziamento relativo alle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle societa' per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta
agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma
2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.».
(( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis. - (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di
pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere
alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto
pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative al
mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di
un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le
medesime modalita' di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la
regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta
giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere
cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta
regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi
alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». ))
7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.
(( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267».
7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter
non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o
richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
-Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
recante" Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi." e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale)
1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23, che
hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali
finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento , con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente
poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione.
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23,
che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) del comma 1, dell'art. 44 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero
con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli
altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma
1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso
. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli
interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro
corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a
formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo
d'acconto, in ogni altro caso.
5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica
agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti
a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti
creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi
di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o
organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di
soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
-Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1073, n. 601,
recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie.",
successivamente modificato dal decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine
1 Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e
lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e
formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate
e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione a tali finanziamenti, nonche' alle successive
cessioni dei relativi contratti o crediti e ai
trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da
aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni
che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative,
statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo
termine, e quelle effettuate ai sensi dell' art. 5, comma
7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per le quali e' stata esercitata l'opzione di
cui all'art. 17, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e dalle tasse sulle concessioni governative.
[2] In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari
relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle
suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette
all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o
frazione di milione.
[3] Agli effetti di quest'articolo si considerano a
medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui
durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi
".
Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto
legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia." e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 114 Norme finali
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi
sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art.
106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai soggetti, individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia,
gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza
sull'attivita' finanziaria svolta.
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del
pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio
di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese
di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti
stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dalla presente legge, e dalle relative
disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di
cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e
partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca
d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni
periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto
nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.".
Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice
delle assicurazioni private.", cosi' come modificato dal
decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56,come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38. Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivita'
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita
e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui
all'art. 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta'
dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene
conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e
dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la
redditivita' e la liquidita' degli investimenti,
provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione
degli attivi medesimi.
2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, e finanziamenti concessi nei
confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea che sono ammessi nel regolamento
adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo
regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di
impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario."
Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle
microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti
operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un interesse economico
nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del
finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca
o intermediario finanziario, fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei
rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere
a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a
tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione l'esercizio autonomo dell'attivita' di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,
in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e'
sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS;
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu'
attivi non sono state osservate le regole di cui al comma
2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere
destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve
tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su
richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la
localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a
copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto
disposto dall'art. 47."
Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante "Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 Definizioni
In vigore dal 25 giugno 2014
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di
societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e
direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'investitori professionali': i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio
approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un
fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una
capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare
inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi
i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni.
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad
azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del
risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi
futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il
pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in
tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione
dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad
altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine
("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica
del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f)
che non hanno scopi commerciali, e aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio
di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui
tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di
emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5.
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti"
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione
5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per
le start-up innovative» si intende una piattaforma online
che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la
societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per
consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti. ".
"Art. 8 Vigilanza informativa
In vigore dal 25 giugno 2014
1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti
abilitati la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti.
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei
rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari
iscritti all'albo di cui all'art. 106.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle
Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM,
delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o
delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,
delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla
Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita'
delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.
5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti
dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle
sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i
poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c).
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.".
-si riporta la lettera o) del comma 1 dell'art. 1,
rubricato "Definizioni" del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 , recante "Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.":
"o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;"
-si riportano gli articoli 12-bis e 13 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento
recante norme per la determinazione dei criteri generali
cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento.":
"Articolo 12-bis. Fondi immobiliari.
1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto
dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,
anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma
1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e'
investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d),
in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo
del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento
qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in
misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in
strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti
reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca
immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente
comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi
dall'avvio dell'operativita'.
2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni
immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei
ventiquattro mesi di cui al comma 2 e' innalzato a
quarantotto mesi nel caso in cui le attivita' in cui e'
investito il patrimonio del fondo siano costituite
esclusivamente dai beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera
d) e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito
creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di
edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR,
nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle
soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio
dell'operativita'.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare
o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere
effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in
fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione
del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art.
4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di
conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in
mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima
elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla
stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art.
17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato
dalla relazione di stima non deve essere inferiore al
valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario
finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la
redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di
gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione
all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta
valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato
della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel
caso in cui questi possegga i necessari requisiti
professionali.
4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente
regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci
della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle
societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa
appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite
subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione,
acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento
del valore del fondo; il totale delle operazioni
effettuate, anche indirettamente, con soci della societa'
di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore
del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al
loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del
valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del
singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e
in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche
indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i
soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo'
superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo
su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono
costituire oggetto di relazione di stima elaborata da
esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del
presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei
conferimenti devono essere detenute dal conferente per un
ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della
sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla
data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina
le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i
conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3,
lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto
conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR
deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi
sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme
parere favorevole dell'organo di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c)
non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli
articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si
applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a
250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino
ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili,
dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in
societa' immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e
del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono
essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di
valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per
tali operazioni intendendosi anche il mutamento della
destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai
fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente
regolamento.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i
rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al
comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per
cento del valore del fondo fermo restando quanto previsto
dall'art. 12, comma 2-ter. "
"Articolo 13. Fondi immobiliari con apporto pubblico.
1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni e integrazioni, e' riservato ai
soggetti di cui al medesimo art. 14-bis, secondo le
modalita' ivi indicate.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni
speciali stabilite dal suddetto art. 14-bis, in quanto
compatibili con le disposizioni del presente regolamento e
non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai
fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del
presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti
dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono
investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati
al comma 4 dell'art. 12-bis."
-si riporta il comma 6 dell'art. 14 del decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento
recante norme per la determinazione dei criteri generali
cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento.":
"6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita'
indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai
partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo
ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il
regolamento del fondo puo' prevedere i casi in cui e'
possibile una proroga del termine di durata del fondo non
superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo
degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca
d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga,
specificando le motivazioni poste a supporto della relativa
decisione."
-si riporta il comma 2 dell'art. 18-quater del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228,
recante "Regolamento recante norme per la determinazione
dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento.":
"2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio'
e' ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso
di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione
proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso
se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e'
conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione."
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5 e 7 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti.", come modificato dalla
presente legge:
"1. Ambito di applicazione e definizioni.
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o
acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti alla societa' emittente i titoli
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art.
3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del
6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i
quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art.
2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un significativo interesse economico
nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia
2. Nella presente legge si intende per «testo unico
bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.".
"3. Societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
1. La societa' cessionaria, o la societa' emittente
titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del
debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito
maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto
dell'operazione), i relativi incassi e le attivita'
finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su
ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per
finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle
societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca
depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'art. 2,
comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme
corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma
pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi
delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di
ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai
sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono
essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati
dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di
avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in corso di procedura non sono soggette a
sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e
integralmente restituite alla societa' senza la necessita'
di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di
restituzione di somme.
2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le
somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1
corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che
svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'art. 2,
comma 6, i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera
c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali
soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e
dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio
nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,
le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura, per un importo pari alle somme
incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono
immediatamente e integralmente restituite alle societa' di
cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda
di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei
piani riparto o di restituzione di somme.
3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in
forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi
di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la
Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo'
imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di
segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati
al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui
i crediti si riferiscono
-al comma 2-bis dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei
crediti.", sono state , dal presente decreto-legge,
soppresse le parole "comma 1-bis".
"5. Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati.
1. Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o dalla
societa' emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei
crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo
unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il
divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto
dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'art. 1, anche non destinati ad
essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi
multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi,
costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve
tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art.
38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la
copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra
menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente
comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni
in materia di limiti di investimento di fondi pensione.".
"7. Altre operazioni.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante
erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al
cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante
cessione a un fondo comune di investimento, i servizi
indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c), possono essere
svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'art. 2, comma
6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il
fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del
fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della
presente legge, nonche' le restanti disposizioni della
presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-bis,
si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai
soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle
quote dei fondi di cui all'art. 7, comma 2-bis
2-quater. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla
concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della
societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni
realizzate mediante concessione di finanziamenti, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi
riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali
operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione,
anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni
di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti
sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' art. 1,
comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i
titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione
dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati
ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 6, in
aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge,
verificano la correttezza delle operazioni poste in essere
ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle stesse
alla normativa applicabile.".
Si riporta l'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del
piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015.", convertito, con modificazioni, nella legge 21
febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio
del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Misure per favorire la risoluzione di crisi
aziendali e difendere l'occupazione
In vigore dal 25 giugno 2014
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono
inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa'
finanziarie ai sensi dell'art. 17, comma 5,».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami
d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese
sottoposte a fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
per l'acquisto le societa' cooperative costituite da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla
procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della
vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2,
costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche'
dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n.
92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non
passano alle dipendenze della societa' cooperativa.
3-bis. Il quarto comma dell'art. 2526 del codice civile
si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si
applicano le norme sulle societa' a responsabilita'
limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari
si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per
un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o per
un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa».
3-quater. (abrogato)
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando
gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni
discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai
sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
fini della legittimita' della vendita.».".
-Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale.", convertito, con
modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria.", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati)
In vigore dal 24 giugno 2014
1. Al fine di assicurare il completo ed immediato
pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli
altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre
2013 e certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis e 3-ter
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o
dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal
momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,
sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma
3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed
esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non
ancora certificati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a
condizione che:
a) i soggetti creditori presentino istanza di
certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite
la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle
pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della
certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve
essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione
da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui
all'art. 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185
del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a
carico del dirigente responsabile l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto
decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al
primo periodo che risultino inadempienti non possono
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al
comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi
del patto di stabilita' interno.
3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il
credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato
ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario
finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni
quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia
dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori
alla misura massima determinata con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta
la cessione del credito, la pubblica amministrazione
debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di
temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una
durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della
specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di
pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere
sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni
debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente
il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle
operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento del debito di cui al presente comma al
ripristino della normale gestione della liquidita'.
L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni
finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato,
puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione
debitrice alla banca o all'intermediario finanziario
cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro
intermediario finanziario qualora il cessionario non
consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal
caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o
intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti
S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli
intermediari finanziari, sulla base di una convenzione
quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti
assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e
ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle
condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata
massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche
amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a
ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra
simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio.
L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria
stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima.
I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al
comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere
acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi
ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui
al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non
si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto
ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.
281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre
pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite
risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia
e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del
Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti termini e
modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi
compresa la misura massima dei tassi di interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e
delle condizioni di pagamento del debito derivante dai
crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
operativita' e di escussione della garanzia del Fondo,
nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito
allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La
rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a
concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati
alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate
le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui
al presente comma, anche al fine di garantire il recupero
delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi
titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello
Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e
12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno
2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 99, sono abrogati.
7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata
e possono essere effettuate a favore di banche o
intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi
ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e
internazionali. Le suddette cessioni dei crediti
certificati si intendono notificate e sono efficaci ed
opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla
data di comunicazione della cessione alla pubblica
amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che
costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino
entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le
disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli
69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nonche' le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 21
febbraio 1991, n. 52, e all'art. 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai
suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si
applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n.
130
7-ter. Le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto
dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni
esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti
certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali alla data del 31
dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei
confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni effettuano le predette verifiche
esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'art. 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
abrogati.".
-si riporta la lettera b) del comma 3-ter dell'art. 9
rubricato "Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.", del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale. ", convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.":
"b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi."