Art. 22 Misure a favore del credito alle imprese 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi»; b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis. Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi' alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche' da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ». 3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: «Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. 2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. 3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale. 4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». )) 4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga (( un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; (( l'esercizio autonomo dell'attivita' di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.». )) 5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR,»; b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ». 5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita' di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento e' possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999. 5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attivita', anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies. 5-quater. Le societa' di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le societa' di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. 5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le societa' di gestione del risparmio: a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la societa' di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri; b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999; c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato ne' alla societa' di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo; d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa' di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla societa' di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea. 5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni: a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo; b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti. 5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo: a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter; b) che l'attivita' di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter e' finalizzata al completamento dell'attivita' di smobilizzo degli investimenti. In tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato; c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo; d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalita' dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. 5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformita' alle disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012. 5-novies. Le societa' di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies. 5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. )) 6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»; b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»; c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.»; d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»; e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono soppresse; f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: «2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.». (( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' sostituito dal seguente: «Art. 8-bis. - (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento. 2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma 1. 3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione. 4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». )) 7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' abrogato. (( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»; b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267». 7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi -Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, recante" Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi." e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale) 1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori 2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento , con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. 3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dello stesso art. 87. 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso. 5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". -Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1073, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie.", successivamente modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge: "Art. 15 Operazioni di credito a medio e lungo termine 1 Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell' art. 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'art. 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. [2] In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione. [3] Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi ". Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia." e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 114 Norme finali In vigore dal 25 giugno 2014 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta. 2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106.". Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private.", cosi' come modificato dal decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56,come modificato dalla presente legge: "Art. 38. Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita' In vigore dal 25 giugno 2014 1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'art. 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. 2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, e finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea che sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario." Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione l'esercizio autonomo dell'attivita' di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS; 3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche. 4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale. 5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata. 6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'art. 47." Si riporta il testo degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.", come modificato dalla presente legge: "Art. 1 Definizioni In vigore dal 25 giugno 2014 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39; m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli investitori che non sono investitori professionali; n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF; q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. 2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini. 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. 3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). 4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresi' strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'art. 18, comma 5. 5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonche' l'attivita' di market maker. 5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 5-quater. Per "market maker" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. 5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione 5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. 5-novies. Per «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» si intende una piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 5-decies. Per «start-up innovativa» si intende la societa' definita dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento; d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; g) l'intermediazione in scambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento; g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. 6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. ". "Art. 8 Vigilanza informativa In vigore dal 25 giugno 2014 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. 1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106. 2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. 5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c). 6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento.". -si riporta la lettera o) del comma 1 dell'art. 1, rubricato "Definizioni" del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.": "o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;" -si riportano gli articoli 12-bis e 13 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.": "Articolo 12-bis. Fondi immobiliari. 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa. 2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'. 2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 e' innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attivita' in cui e' investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operativita'. 3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve: a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art. 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento; b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali. 4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele: a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo; b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua; c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento; d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo; e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente; f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo. 5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento. 6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro. 7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in societa' immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile. 7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento. 8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2-ter. " "Articolo 13. Fondi immobiliari con apporto pubblico. 1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e' riservato ai soggetti di cui al medesimo art. 14-bis, secondo le modalita' ivi indicate. 2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto art. 14-bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'art. 12-bis." -si riporta il comma 6 dell'art. 14 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.": "6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita' indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo puo' prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione." -si riporta il comma 2 dell'art. 18-quater del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.": "2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione." Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5 e 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.", come modificato dalla presente legge: "1. Ambito di applicazione e definizioni. 1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art. 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. 1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli 1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 3 possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'art. 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti indicati all'art. 2, comma 3, lettera c); b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia 2. Nella presente legge si intende per «testo unico bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.". "3. Societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 1. La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti. 2. I crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. 2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei soggetti di cui all'art. 2, comma 6, i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani riparto o di restituzione di somme. 3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alle societa' di cui al comma 1 obblighi di segnalazione ulteriori relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono -al comma 2-bis dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.", sono state , dal presente decreto-legge, soppresse le parole "comma 1-bis". "5. Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati. 1. Ai titoli emessi dalla societa' cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del testo unico bancario. 2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. 2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 1, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.". "7. Altre operazioni. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. 2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'art. 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'art. 2, comma 6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili. 2-ter. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'art. 7, comma 2-bis 2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all' art. 1, comma 1, lettera b). 2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.". Si riporta l'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.", convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.", come modificato dalla presente legge: "Art. 11 Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione In vigore dal 25 giugno 2014 1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'art. 17, comma 5,». 2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della societa' cooperativa. 3-bis. Il quarto comma dell'art. 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 3-ter. All'art. 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa». 3-quater. (abrogato) 3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita.».". -Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.", convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.", come modificato dalla presente legge: "Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) In vigore dal 24 giugno 2014 1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'art. 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. 2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidita'. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere affidata a norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3 , ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' e di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza. 5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 6. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'articolo 11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 7-ter. Le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario. 7-quater. L'art. 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati.". -si riporta la lettera b) del comma 3-ter dell'art. 9 rubricato "Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.", del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. ", convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.": "b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi."