(( Art. 22 quater
Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a
commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,
l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre finanziamenti,
prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita'
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio.
La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle
misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di
finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non
ancora oggetto di trattative».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il
comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente:
«11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e
della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a
commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale
nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attivita' di esecuzione
funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege
del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di
capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di
capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia
Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni
fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in
via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato
piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la
propria struttura, le relative modalita' operative e il programma
annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5,
aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e
degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse
rese disponibili dal commissario straordinario.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui
all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1,
comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi
progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano
devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in
caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto
ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1,
comma 9».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5,
nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero
elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31
luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza
delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di
tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28
febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».
5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II
dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela
ambientale e sanitario, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere
messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata
in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non
oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovra' essere
valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta
di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni.
6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori
produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in
esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come
modificato dalla presente legge:
"12. Disposizioni in materia di imprese di interesse
strategico nazionale
In vigore dal 17 luglio 2014
1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto
delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in
considerazione dell'urgente necessita' di provvedere e di
evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione e
la gestione delle discariche per rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro
dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno
ottenuto parere di compatibilita' ambientale, per la
discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione
d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti
pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, da destinarsi
esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti
dall'attivita' dell'ILVA di Taranto e dagli interventi
necessari per il risanamento ambientale.
2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle
discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti
e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta del sub commissario di
cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del
2013, sentita l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima
procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite anche le
misure di compensazione ambientali.
3. Il commissario straordinario, di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi
dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione
alla data del decreto che dispone il commissariamento
dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5
e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72,
ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
4. La disciplina della responsabilita' per il
commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato,
di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del
2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi
funzionalmente delegati che curino la predisposizione e
l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di
nomina del commissario straordinario.
5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata
di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del
2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di
societa' controllanti o sottoposte a comune controllo,
funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani
di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono
prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'art.
182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a
prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al
periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'art.
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, puo'
contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'art.
111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a
porre in essere le misure e le attivita' di tutela
ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo
patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente
e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, relativamente alle misure e alle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti
funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e
alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di
competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. L'attestazione puo' riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e
condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di
trattative.
5-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della
confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19,
abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi
compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita'
anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari
esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo
sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di
violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un
amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con
la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui
all'art. 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di
sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti
di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si
applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89.".
5-ter. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Al commissario e' attribuito il potere di
redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove
applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta
a commissariamento".
5-quater. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che
per beni dell'impresa si devono intendere anche le
partecipazioni dirette e indirette in altre imprese,
nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che,
ferma restando la legittimazione del commissario
straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e
dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita' dei
medesimi resta in capo all'impresa commissariata.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta del sub-commissario di cui all'art. 1 del
decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua
le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del
ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto sentite la regione
Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonche', per quanto
concerne le misure di compensazione ambientale per i Comuni
interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e
6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a
carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge n. 61 del 2013, e successive modificazioni,
recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente,
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 Commissariamento straordinario
In vigore dal 9 febbraio 2014
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, puo' deliberare il
commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata
anche in forma di societa', che impieghi un numero di
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille
e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui
attivita' produttiva abbia comportato e comporti
oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrita'
dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza
reiterata , dell'autorizzazione integrata ambientale, di
seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro
sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si
avvale di un sub commissario nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale
sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario. Al commissario e al sub commissario sono
attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica
previsti dall'a.i.a.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei
confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee
garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1,
previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni
contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il
supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con
l'impresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo
restando quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 10, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce
deroga all'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto,
qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9
del presente articolo.
2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di
12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un
massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva
durante il commissariamento e' funzionale alla
conservazione della continuita' aziendale ed alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla
copertura dei costi necessari per gli interventi
conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti
al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata del commissariamento. Al commissario e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di
credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti
l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento,
anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono
trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e
2558 del codice civile.
4. E' garantita al titolare dell'impresa, ovvero al
socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale
all'atto del commissariamento o ad altro soggetto,
appositamente designato dall'Assemblea dei soci,
l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a due
terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i
componenti restano in carica per la durata del
commissariamento.
5. Contestualmente alla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il
commissario straordinario, predispone e propone al
Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in
conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo
schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli
enti locali interessati, a cura del commissario
straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni,
che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
del medesimo comitato.
6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di
approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario
straordinario, comunicato il piano industriale al titolare
dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al
rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad
altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei
soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni
pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte
degli enti locali interessati nel cui territorio insistono
gli impianti dell'impresa commissariata, predispone il
piano industriale di conformazione delle attivita'
produttive, che consente la continuazione dell'attivita'
produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela
ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
7. l piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni
dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine della formulazione della proposta di cui al
periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato
di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
Commissario straordinario e quello della regione
competente, che sono resi entro dieci giorni dalla
richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo'
essere formulata anche senza i pareri richiesti. La
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni
dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del
comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il
piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla
presentazione del piano medesimo. Il rappresentante
dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni
al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai
sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del
piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a,
limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione
delle relative prescrizioni, che consenta il completamento
degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In attuazione dell'art.
1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario
si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto
interministeriale di cui al comma 2 del medesimo art.
1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non
puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a.
in corso di validita', ma legittima la regione competente a
chiedere il riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano
di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,
costituisce integrazione alla medesima autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere
modificati con i procedimenti di cui agli articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.
8. Fino all'adozione del decreto di approvazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria di cui al comma 7, il commissario straordinario
garantisce comunque la progressiva adozione delle misure
previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle
altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela
ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione
dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni
del presente comma. La progressiva adozione delle misure,
prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso
che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le
seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona
esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati
dalle apposite centraline di monitoraggio gestite
dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle
vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e
comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto
alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla
data di approvazione del piano, siano stati avviati gli
interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per
cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute
nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando
la non applicazione dei termini previsti dalle predette
autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5,
trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente
i suddetti interventi.
9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle
previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i
medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e
gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla
responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli
illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati degli enti locali, regionali,
dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle
attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del
commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il
termine di sessanta giorni dalla convocazione. La
conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se
dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica
di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta
giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici
giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di
VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di
approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La
determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'
adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai
piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e'
necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso
di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela
ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il
Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa
intesa con la regione o provincia autonoma interessata,
entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si
intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura
di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da
altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi
tecnici".
9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora
vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai
commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non
si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o
comportamenti imputabili alla gestione precedente al
commissariamento, non possono essere poste a carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del
commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti
atti o comportamenti.
10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in
presenza dei presupposti di cui al comma 8 e,
successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di
pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non
risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
dell'art. 2236 del codice civile, tranne che abbia agito
con dolo o colpa grave.
11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle
somme per le quali in sede penale sia stato disposto il
sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231
del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti
l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
nonche' degli enti o dei soggetti controllati o
controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo
svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme
sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle
finalita' indicate al periodo precedente. Le somme di cui
al presente comma, messe a disposizione del commissario e
utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni
dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro
destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica.
11-bis. Al commissario straordinario, previa
approvazione del piano industriale, e' attribuito il
potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie
ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria,
di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura
necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o
piu' volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi:
offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in
proporzione al numero delle azioni possedute, con le
modalita' previste dall'art. 2441, secondo comma, del
codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di
cui al medesimo art. 2441, terzo comma, primo periodo,
ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in
tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando
l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa
predisposizione della relazione di cui al citato art. 2441,
sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo
caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro
quindici giorni dalla comunicazione della predetta
relazione allo stesso e al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla
presente lettera, le azioni di nuova emissione possono
essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in
denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono
sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli
individuati per il collocamento dell'aumento di capitale
presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione,
impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a
disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai
fini dell'attuazione del piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria e del piano
industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione
dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono
scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate,
anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.
11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini
dell'attuazione e della realizzazione del piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno
2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa
commissariata, su richiesta del commissario straordinario,
le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione
a procedimenti penali diversi da quelli per reati
ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione
integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa,
ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria,
a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato
attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa
commissariata prima del commissariamento. In caso di
impresa esercitata in forma societaria le predette somme
devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di
aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di
capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima
dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le
attivita' di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi
comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e
valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte
da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del
Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono
emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate
prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a
titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di
nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia
Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia
Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giurisdizionale
procedente.
12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa
commissariata restano nella disponibilita' del commissario
nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla
gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del
presente decreto e altresi', nei limiti delle
disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area
dello stabilimento secondo le modalita' previste
dall'ordinamento vigente.
13. Il compenso omnicomprensivo del commissario
straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti
dall'art. 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22
dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'art.
23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura
del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se
dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario
sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso
dei componenti del comitato e' determinato nella misura del
15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i
trattamenti economici nonche' gli eventuali ulteriori oneri
di funzionamento della struttura commissariale sono per
intero a carico dell'impresa.
13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio
sull'attivita' di ispezione e di accertamento svolta
dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai
commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare presenta semestralmente alle
Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali
che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
dall'ISPRA e dalle ARPA".
"2. Commissariamento della s.p.a. ILVA
1. I presupposti di cui al comma 1 dell'art. 1
sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In
considerazione delle evidenze e dei profili di
straordinaria necessita' e urgenza della relativa
fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del
medesimo art. 1.
1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA
S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'art.
1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani
urbanistici. Il sub commissario di cui all'art. 1, comma 1,
dispone, coordina ed e' responsabile in via esclusiva
dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano,
anche ai sensi dell'art. 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario
straordinario, la propria struttura, le relative modalita'
operative e il programma annuale delle risorse finanziarie
necessarie per far fronte agli interventi previsti dal
piano di cui all'art. 1, comma 5, aggiornandolo ogni
trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni
di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse rese
disponibili dal commissario straordinario.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
piano di cui all'art. 1, comma 5, il procedimento di cui
all'art. 1, comma 9, e' avviato su proposta del sub
commissario di cui all'art. 1, comma 1, entro quindici
giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I
termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione del
detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti
competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di
ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e,
qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti
con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale
e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato art.
1, comma 9.
2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n.
207 del 2012 e' cosi' sostituito:
"1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a.
costituiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale a norma dell'art. 1.".
3. All'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207
del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa
pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "escluso il
pagamento in misura ridotta, da euro 50.000" e, dopo le
parole: "prefetto competente per territorio." sono aggiunte
le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e
notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A.
Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali
attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate
sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
risanamento ambientale del territorio interessato.". Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito il Consiglio federale istituito presso
l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei
verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei
procedimenti di cui all'art. 29-quattuordecies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'art. 1,
comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che,
trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con
interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia
attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo
gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte
le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per
l'applicazione della Decisione della Commissione
2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione
di ferro ed acciaio. ".