(( Art. 22 quater Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria 1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita' di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative». 2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente: «11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attivita' di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente». 3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalita' operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario. 1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9». 4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio». 5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitario, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. 6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come modificato dalla presente legge: "12. Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale In vigore dal 17 luglio 2014 1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessita' di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, e' autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilita' ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attivita' dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. 2. Le modalita' di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. 3. Il commissario straordinario, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, puo' sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 4. La disciplina della responsabilita' per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario. 5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'art. 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita' di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative. 5-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.". 5-ter. All'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al commissario e' attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento". 5-quater. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. 5-quinquies. L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonche', per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per i Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.". - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, e successive modificazioni, recante Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 Commissariamento straordinario In vigore dal 9 febbraio 2014 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata , dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche "a.i.a.". Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 e' disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata. 1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo. 2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e' funzionale alla conservazione della continuita' aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. 3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Al commissario e' attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attivita' dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a societa' del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile. 4. E' garantita al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo e' nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti restano in carica per la durata del commissariamento. 5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a. Lo schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato. 6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonche' al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata, predispone il piano industriale di conformazione delle attivita' produttive, che consente la continuazione dell'attivita' produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5. 7. l piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo' essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo art. 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non puo' unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validita', ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 8. Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresi' la prosecuzione dell'attivita' di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma. La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa e' rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi. 9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita' per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici". 9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti. 10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi dell'art. 2236 del codice civile, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave. 11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorita' amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a. e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attivita' di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalita' indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica. 11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, e' attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria: a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale; b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o piu' volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalita' previste dall'art. 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo art. 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato art. 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro. 11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale. 11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. 11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attivita' di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente. 12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa commissariata restano nella disponibilita' del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto e altresi', nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. 13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario e' determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonche' gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa. 13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attivita' di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte dall'ISPRA e dalle ARPA". "2. Commissariamento della s.p.a. ILVA 1. I presupposti di cui al comma 1 dell'art. 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano. In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessita' e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo art. 1. 1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di cui all'art. 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'art. 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalita' operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario. 1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, comma 5, il procedimento di cui all'art. 1, comma 9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'art. 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato art. 1, comma 9. 2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 e' cosi' sostituito: "1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 1.". 3. All'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000" e, dopo le parole: "prefetto competente per territorio." sono aggiunte le seguenti: "Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'art. 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'art. 1, comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio. ".