(( Art. 22 quinquies
Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli
altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto
rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle concernenti le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul reddito
delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con
imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata».
2. L'attuazione del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, come modificato dalla
presente legge:
"5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in
societa' per azioni.
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell' art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153 e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP
S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale , preferibilmente appartenente
ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi
di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24 ).
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma
7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento;
e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario,
le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi
del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo
Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato
puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia
all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e
compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia
di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'
art. 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
e' effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad
essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di
cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio
destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento
delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8. Gli interessi e gli altri
proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli
emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione
previsti con decreto del direttore generale del Tesoro,
sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di
cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601.
25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la
gestione separata e da altre disposizioni specificatamente
vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive,
imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale,
imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui
all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di
acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono
riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione
ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e D.P.R. 4 agosto 1986 e
successive modificazioni, nella corrispondente area e
posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla
trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell' art. 2120 del
codice civile.
27. ....".