Art. 23
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in
media e bassa tensione
1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione degli oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente
decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in
bassa tensione con (( potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ))
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita' sono destinati i minori oneri tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti
agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le
agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(( 3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella
peninsulare, le unita' di produzione di energia elettrica, con
esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza
superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita' di offerta e
remunerazione di tali unita' sono definite o ridefinite e rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di
puntuale riconoscimento per singola unita' produttiva dei costi
variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa
remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna. ))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'art. 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015, convertito, con modificazioni, in
legge 21 febbraio 2014 n. 9, e' il seguente:
"1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici
dell'energia geotermica, in materia di certificazione
energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo
di tecnologie di maggior tutela ambientale
1-2 [omissis]
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e
sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie
rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori
di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di
impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di
certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe
premio possono, per i medesimi impianti, in misura
alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso,
per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del
periodo di diritto al regime incentivante, interventi di
qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno
diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti,
incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei
prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo
spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile
dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo al termine di cui al comma 5, il
produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale
specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, da applicarsi per un periodo
rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data
incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di
riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al
coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al
valore della tariffa spettante al netto del prezzo di
cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima
tariffa premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene
differenziata in ragione del residuo periodo di
incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e
dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto
dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli
incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per
gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo
successivo a quello di diritto al regime incentivante,
incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro
dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il
decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il
periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).
Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale
periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31
dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna
fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli
interventi medesimi.
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere
esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b),
mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse)
resa con modalita' definite dallo stesso Gse entro 15
giorni dalla medesima data.
6-16 quater [omissis]".
- Il testo dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del
Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' il seguente:
"Art. 39 Criteri di revisione del sistema delle accise
sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli oneri
generali di sistema elettrico per le imprese a forte
consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono
definite, in applicazione dell'art. 17 della Direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a
forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri
relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla
successiva determinazione di un sistema di aliquote di
accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici
impiegati come combustibili rispondente a principi di
semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito
tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e'
conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. In attuazione dell'art. 3, comma 13-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e
limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente
tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui
alla citata norma, successivamente al loro passaggio al
libero mercato dell'energia elettrica, non risulti
inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso
di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli
effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.".