Art. 24
(( Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
e consumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a
copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al
consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di
cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di
cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui
al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello
sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
a) il primo aggiornamento puo' essere effettuato entro il 30
settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono
essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in
esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
entrata in vigore del pertinente decreto;
c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di
piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare
l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura
degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a
quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema e'
applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote
applicate siano inferiori al 10 per cento.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e
distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo
riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di
connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di
potenza non superiore a 20 kW». ))
Riferimenti normativi
- il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, e' il seguente:
"Art. 3 Gestore della rete di trasmissione nazionale
1-10 [omissis]
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12-15[omissis]".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, recante Disposizioni urgenti per la
raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e' il
seguente:
"Art. 4 Misure compensative e informazione
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite,
fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore
dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del
ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale di cui all'art. 1, comma
1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il
Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti
radioattivi.
1bis-2[omissis]".
-Il testo dell'art. 33 della legge 23 luglio 2009, n.
99 e successive modificazioni, recante Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia, e' il seguente:
"Art. 33. Reti internet di utenza
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento
nazionale della normativa comunitaria in materia, e'
definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il
cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) e' una rete esistente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero e' una rete di cui, alla
medesima data, siano stati avviati i lavori di
realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unita' di consumo industriali, ovvero
connette unita' di consumo industriali e unita' di
produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali
per il processo produttivo industriale, purche' esse siano
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non piu' di
tre comuni adiacenti, ovvero di non piu' di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unita' di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) e' una rete non sottoposta all'obbligo di
connessione di terzi, fermo restando il diritto per
ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di
connessione di terzi;
d) e' collegata tramite uno o piu' punti di connessione
a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione
nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto puo' essere
diverso dai soggetti titolari delle unita' di consumo o di
produzione, ma non puo' essere titolare di concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia
elettrica.
2. Ai fini della qualita' del servizio elettrico e
dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di
distribuzione, la responsabilita' del gestore di rete con
obbligo di connessione di terzi e' limitata, nei confronti
delle unita' di produzione e di consumo connesse alle RIU,
al punto di connessione con la rete con obbligo di
connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte
della societa' Terna Spa, del servizio di dispacciamento
alle singole unita' di produzione e di consumo connesse
alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU
il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in
relazione all'attivita' svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalita' con le quali e' assicurato
il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere
direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unita' di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del
servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalita' con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attivita' di misura
all'interno della medesima rete, in collaborazione con i
gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attivita';
e) ai sensi dell' art. 2, comma 12, lettere a) e b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula proposte al
Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
effettua il monitoraggio ai fini del rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione,
nonche' quelli a copertura degli oneri generali di sistema
di cui all' art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' art. 4,
comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo
riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti
finali o a parametri relativi al punto di connessione dei
medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i
corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano
esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di
connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas adegua le proprie determinazioni tariffarie per dare
attuazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 del presente
articolo.".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, recante
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, e' il
seguente:
"Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei
sistemi efficienti di utenza
1. Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della
direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di
distribuzione chiusi, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la
regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le
modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti
contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto
dei principi di corretto funzionamento del mercato
elettrico e assicurando che non si producano disparita' di
trattamento sul territorio nazionale. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti,
applica l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema
elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi
tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche'
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente
all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente
periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa,
connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di
produzione e di consumo di energia elettrica nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi
post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si
applicano anche alla fornitura di servizi energetici.".