Art. 25
Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi
Energetici GSE S.p.A.
1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso (( con esclusione
degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. ))
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al
Ministro dello sviluppo economico l'entita' delle tariffe per le
attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo
delle medesime attivita'. La proposta include le modalita' di
pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e' approvata dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60
giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede alle compensazioni ove necessario.